1) alla rubrica, le parole «per scopi statistici o scientifici»
sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca
scientifica»;
2) al comma 1, le parole «scopi statistici» sono sostituite
dalle seguenti: «fini statistici» e le parole «scopi scientifici»
sono sostituite dalle seguenti: «per fini di ricerca scientifica»;
m) all'articolo 105:
1) al comma 1, le parole «per scopi statistici o scientifici»
sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca
scientifica»;
2) al comma 2, le parole «Gli scopi statistici o scientifici»
sono sostituite dalle seguenti: «I fini statistici e di ricerca
scientifica», le parole «all'articolo 13» sono sostituite dalle
seguenti: «agli articoli 13 e 14 del regolamento» e le parole «, e
successive modificazioni» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole «dai codici» sono sostituite dalle
seguenti: «dalle regole deontologiche» e le parole «l'informativa
all'interessato puo' essere data» sono sostituite dalle seguenti: «le
informazioni all'interessato possono essere date»;
4) al comma 4, le parole «per scopi statistici o scientifici»
sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca
scientifica», le parole «l'informativa all'interessato non e' dovuta»
sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni all'interessato non
sono dovute» e le parole «dai codici» sono sostituite dalle seguenti:
«dalle regole deontologiche»;
n) l'articolo 106 e' sostituito dal seguente:
«Art. 106 (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o
di ricerca scientifica). - 1. Il Garante promuove, ai
sensi
dell'articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti pubblici
e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei
dati
per
fini
statistici o di ricerca scientifica, volte a individuare garanzie
adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato in conformita'
all'articolo 89 del Regolamento.
2. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto,
per i soggetti gia' compresi nell'ambito del Sistema statistico
nazionale, di quanto gia' previsto dal decreto legislativo
6
settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe
garanzie, sono individuati in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare
che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto
legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi
fini statistici o di ricerca scientifica;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori
presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche
in
riferimento alla durata della
conservazione
dei
dati,
alle
informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati
raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai
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