Regolamento»;
2) al comma 2, le parole da «opporsi» fino alla fine del comma,
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«rettifica,
cancellazione,
limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del
Regolamento»;
3) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. I diritti
di cui al comma 2 si esercitano con le modalita' previste dalle
regole deontologiche.»;
e) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla
seguente:
«Trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di
ricerca storica»;
f) all'articolo 101:
1) al comma 1, le parole «per scopi storici» sono sostituite
dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di
ricerca storica» e le parole «dell'articolo 11» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 5 del regolamento»;
2) al comma 2, le parole «per scopi storici» sono sostituite
dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di
ricerca storica»;
g) all'articolo 102:
1) la rubrica e'
sostituita
dalla
seguente:
«(Regole
deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico
interesse o di ricerca storica)»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Garante
promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, la sottoscrizione di
regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese
le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati
al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico
interesse o di ricerca storica.»;
3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
3.1 l'alinea e' sostituito dal seguente: «2. Le regole
deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i
diritti e le liberta' dell'interessato in particolare:»;
3.2 alla lettera a), dopo la parola «codice» sono inserite le
seguenti: «e del Regolamento»;
3.3 alla lettera c) le parole «a scopi storici» sono
sostituite dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico
interesse o di ricerca storica»;
h) l'articolo 103 e' sostituito dal seguente:
«Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi). - 1.
La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in
quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di
interesse storico particolarmente importante e' disciplinata dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole
deontologiche.»;
i) la rubrica del Capo III e' sostituita dalla seguente:
«Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica»;
l) all'articolo 104:
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