Regolamento»; 2) al comma 2, le parole da «opporsi» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento»; 3) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le modalita' previste dalle regole deontologiche.»; e) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente: «Trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica»; f) all'articolo 101: 1) al comma 1, le parole «per scopi storici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica» e le parole «dell'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 5 del regolamento»; 2) al comma 2, le parole «per scopi storici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica»; g) all'articolo 102: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica)»; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.»; 3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 3.1 l'alinea e' sostituito dal seguente: «2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato in particolare:»; 3.2 alla lettera a), dopo la parola «codice» sono inserite le seguenti: «e del Regolamento»; 3.3 alla lettera c) le parole «a scopi storici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica»; h) l'articolo 103 e' sostituito dal seguente: «Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi). - 1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante e' disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole deontologiche.»; i) la rubrica del Capo III e' sostituita dalla seguente: «Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica»; l) all'articolo 104:

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