3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I
presupposti, le modalita' e i limiti per l'esercizio del diritto di
accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.»;
b) l'articolo 60 e' sostituito dal seguente:
«Art. 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale). - 1. Quando il trattamento concerne dati
genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona, il trattamento e' consentito se la situazione
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di
accesso ai documenti amministrativi, e' di rango almeno pari ai
diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto
della
personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale.»;
c) all'articolo 61:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
regole deontologiche»;
2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater,
l'adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati
personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti
tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve
essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo
garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da piu'
archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio
d'Europa.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati
personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del
regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in
conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati
a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter
del presente codice,
anche
mediante
reti
di
comunicazione
elettronica. Puo' essere
altresi'
menzionata
l'esistenza
di
provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della
professione.».
Art. 6
Modifiche alla parte II, titolo V,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 75 e' sostituito dal seguente:
«Art. 75 (Specifiche condizioni in ambito sanitario). - 1. Il
trattamento dei dati personali effettuato per finalita' di tutela
della salute e incolumita' fisica dell'interessato o di terzi o della
collettivita' deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 9,
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents