regolamenti in materia;
g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di
informazioni per conto di terzi ai sensi dell'articolo 134 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza;
h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in
materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di pericolosita' sociale, nei casi previsti da
leggi
o
da
regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta
dalla legge per partecipare a gare d'appalto;
i) l'accertamento del requisito di idoneita' morale di coloro che
intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto
previsto dalle vigenti normative in materia di appalti;
l) l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del
rating di legalita' delle imprese ai sensi dell'articolo 5-ter del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti
in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento
del terrorismo.
4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non
individuano le garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli
interessati, tali garanzie sono previste con il decreto di cui al
comma 2.
5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo
avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 2-sexies.
6. Con il decreto di cui al comma 2 e' autorizzato il trattamento
dei dati di cui all'articolo 10 del Regolamento, effettuato in
attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto
dei fenomeni di criminalita' organizzata, stipulati con il Ministero
dell'interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli,
il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati
trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili,
anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione e prevede
le garanzie appropriate per i diritti e
le
liberta'
degli
interessati. Il decreto e' adottato, limitatamente agli ambiti di cui
al presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno.
Art. 2-novies (Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della
Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e
dalla Corte costituzionale). - 1. Le disposizioni degli articoli
2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente decreto legislativo
recano
principi
applicabili,
in
conformita'
ai
rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di cui
agli articoli 9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento, disciplinati
dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla
Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale.
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