parte fornitrice di servizi digitali per la fornitura di un servizio che e' indispensabile per il mantenimento di attivita' economiche e sociali fondamentali, l'operatore stesso notifica qualsiasi impatto rilevante per la continuita' di servizi essenziali dovuto ad un incidente a carico di tale operatore. 10. Qualora l'incidente di cui al comma 4 riguardi due o piu' Stati membri, il CSIRT italiano informa gli altri Stati membri coinvolti. 11. Ai fini del comma 9, il CSIRT italiano tutela, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e della legislazione nazionale, la sicurezza e gli interessi commerciali del fornitore del servizio digitale nonche' la riservatezza delle informazioni fornite. 12. Previa valutazione da parte dell'organo di cui all'articolo 12, comma 6, l'autorita' competente NIS, d'intesa con il CSIRT italiano, dopo aver consultato il fornitore di servizi digitali interessato e, se del caso, le autorita' competenti o i CSIRT degli altri Stati membri interessati, puo' informare il pubblico riguardo ai singoli incidenti o chiedere al fornitore di servizi digitali di provvedervi, qualora ne sia necessaria la sensibilizzazione per evitare un incidente o gestirne uno in corso, o qualora sussista comunque un interesse pubblico alla divulgazione dell'incidente. 13. I fornitori di servizi digitali applicano le disposizioni di attuazione degli atti di esecuzione della Commissione europea che specificano ulteriormente le misure tecnico-organizzative di cui al comma 1 e i parametri, ivi compresi formati e procedure, relativi agli obblighi di notifica di cui al comma 4. 14. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, non sono imposti ulteriori obblighi in materia di sicurezza o di notifica ai fornitori di servizi digitali. 15. Il presente capo non si applica alle microimprese e alle piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE. Art. 15 Attuazione e controllo 1. Nel caso in cui sia dimostrato il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 14 da parte dei fornitori di servizi digitali, l'autorita' competente NIS puo' adottare misure di vigilanza ex post adeguate alla natura dei servizi e delle operazioni. La dimostrazione del mancato rispetto degli obblighi puo' essere prodotta dall'autorita' competente di un altro Stato membro in cui e' fornito il servizio. 2. Ai fini del comma 1, i fornitori di servizi digitali sono tenuti a: a) fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza della loro rete e dei loro sistemi informativi, compresi i documenti relativi alle politiche di sicurezza;

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