13. Previa valutazione da parte dell'organo di cui al comma 6,
l'autorita' competente NIS, d'intesa con il CSIRT italiano, dopo aver
consultato l'operatore dei servizi essenziali notificante, puo'
informare il pubblico in merito ai singoli incidenti, qualora ne sia
necessaria la sensibilizzazione per evitare un incidente o gestire un
incidente in corso.
14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli operatori di
servizi essenziali provvedono agli adempimenti previsti dal presente
articolo a valere sulle risorse finanziarie disponibili sui propri
bilanci.
Art. 13
Attuazione e controllo
1. Le autorita' competenti NIS valutano il rispetto da parte degli
operatori di servizi essenziali degli obblighi previsti dall'articolo
12, nonche' i relativi effetti sulla sicurezza della rete e dei
sistemi informativi.
2. Ai fini del comma 1, gli operatori di servizi essenziali sono
tenuti a fornire all'autorita' competente NIS:
a) le informazioni necessarie per valutare la sicurezza della loro
rete e dei loro sistemi informativi, compresi i documenti relativi
alle politiche di sicurezza;
b) la prova dell'effettiva attuazione delle politiche di sicurezza,
come i risultati di un audit sulla sicurezza svolto dall'autorita'
competente NIS o da un revisore abilitato e, in quest'ultimo caso,
metterne a disposizione dell'autorita' competente NIS i risultati,
inclusi gli elementi di prova.
3. Quando richiede le informazioni o le prove di cui al comma 2,
l'autorita' competente NIS indica
lo
scopo
delle
richieste
specificando il tipo di informazioni da fornire.
4. A seguito della valutazione delle informazioni o dei risultati
degli audit sulla sicurezza di cui al comma 2, l'autorita' competente
NIS puo' emanare istruzioni vincolanti per gli operatori di servizi
essenziali al fine di porre rimedio alle carenze individuate.
5. Nei casi di incidenti che comportano violazioni di dati
personali, l'autorita' competente NIS opera in stretta cooperazione
con il Garante per la protezione dei dati personali.
Capo V
Sicurezza della rete e dei sistemi informativi dei fornitori di servizi digitali
Art. 14
Obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti
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