di servizi essenziali tengono conto delle linee guida predisposte dal gruppo di cooperazione di cui all'articolo 10, nonche' delle linee guida di cui al comma 7. 4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, le autorita' competenti NIS possono, se necessario, definire specifiche misure, sentiti gli operatori di servizi essenziali. 5. Gli operatori di servizi essenziali notificano al CSIRT italiano e, per conoscenza, all'autorita' competente NIS, senza ingiustificato ritardo, gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla continuita' dei servizi essenziali forniti. 6. Il CSIRT italiano inoltra tempestivamente le notifiche all'organo istituito presso il Dipartimento informazioni per la sicurezza incaricato, ai sensi delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), delle attivita' di prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e di attivazione delle procedure di allertamento. 7. Le notifiche includono le informazioni che consentono al CSIRT italiano di determinare un eventuale impatto transfrontaliero dell'incidente. La notifica non espone la parte che la effettua a una maggiore responsabilita' rispetto a quella derivante dall'incidente. Le autorita' competenti NIS possono predisporre linee guida per la notifica degli incidenti. 8. Per determinare la rilevanza dell'impatto di un incidente si tiene conto in particolare dei seguenti parametri: a) il numero di utenti interessati dalla perturbazione del servizio essenziale; b) la durata dell'incidente; c) la diffusione geografica relativamente all'area interessata dall'incidente. 9. Sulla base delle informazioni fornite nella notifica da parte dell'operatore di servizi essenziali, il CSIRT italiano informa gli eventuali altri Stati membri interessati in cui l'incidente ha un impatto rilevante sulla continuita' dei servizi essenziali. 10 Ai fini del comma 9, il CSIRT italiano preserva, conformemente al diritto dell'Unione europea e alla legislazione nazionale, la sicurezza e gli interessi commerciali dell'operatore di servizi essenziali, nonche' la riservatezza delle informazioni fornite nella notifica secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5. 11. Ove le circostanze lo consentano, il CSIRT italiano fornisce all'operatore di servizi essenziali, che effettua la notifica, le pertinenti informazioni relative al seguito della notifica stessa, nonche' le informazioni che possono facilitare un trattamento efficace dell'incidente. 12. Su richiesta dell'autorita' competente NIS o del CSIRT italiano, il punto di contatto unico trasmette, previa verifica dei presupposti, le notifiche ai punti di contatto unici degli altri Stati membri interessati.

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