21-1-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 17
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista
dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni
di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2019.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2019
Visto il proprio decreto in data 30 giugno 2004, con
il quale, ai fini della determinazione del costo della
provvista dei mutui a tasso variabile, il parametro della
lira interbancaria è stato sostituito con quello del tasso
interbancario;
p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI
Viste le misure del tasso Euribor ACT/365 e ACT/360
a tre mesi rilevate per il mese di novembre 2018 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a - 0,320% e - 0,316%;
19A00376
Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2005, con
il quale, per le finalità di cui al presente decreto, il parametro del «Rendiob» è stato sostituito con quello del
«Rendistato»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, concernente «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile» e in
particolare l’art. 32, comma 1, della stessa;
DECRETO 15 gennaio 2019.
Tasso di riferimento determinato per il periodo 1º gennaio - 31 giugno 2019, relativamente alle operazioni a tasso
variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge
1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989,
n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visti l’art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986,
n. 488, l’art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359,
convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987,
n. 440, nonch�� l’art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile
1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro
del Tesoro il compito di determinare periodicamente, con
proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità
applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;
Visto l’art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989,
n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l’anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;
Visto l’art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988,
n. 67, come modificato dall’art. 4 del decreto-legge
4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio
1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel
pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti
sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire
700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;
Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990,
del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le
modalità di determinazione del tasso di riferimento per i
mutui di cui alle leggi suindicate, stipulati a tasso variabile;
Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 1998 con
il quale è stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il
tasso Ribor è sostituito dall’Euribor;
Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, e, in
particolare, l’art. 4, il quale prevede che le disposizioni
del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo
stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;
Vista la misura del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, riferito al mese di novembre
2018;
Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista
per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del
24 giugno 1993 stipulate anteriormente al 29 maggio
1999;
Decreta:
Art. 1.
1. Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2019 il costo
massimo della provvista da utilizzarsi per operazioni di
mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso
variabile, è pari a:
a) 1,40% per le operazioni di cui ai decreti-legge
1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché
per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;
b) 1,65% per le operazioni di cui al decreto-legge
2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;
c) 2,05% per le operazioni di cui al decreto-legge
2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;
d) 1,55% per le operazioni di cui al decreto-legge
2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo
1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre
1998;
e) 1,55% per le operazioni di cui al decreto-legge
2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo
1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998 - 28 maggio 1999;
2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione
onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo
in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente
decreto. La misura della commissione rimane fissa per
tutta la durata dell’operazione.
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