21-1-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 3 gennaio 2019
Il direttore generale: LI BASSI
19A00324
COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 25 ottobre 2018.
Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento
autostradale Cisterna-Valmontone. Reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio e rettifica del punto 1 della
delibera n. 41 del 2018. (CUP B51B06000390001 relativamente al corridoio intermodale Roma-Latina) - (CUP
B21B06000520001 relativamente al collegamento autostradale Cisterna-Valmontone). (Delibera n. 44/2018).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente
«Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio
e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e
visto, in particolare, l’art. 16, concernente l’istituzione e
le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive
disposizioni legislative relative alla composizione dello
stesso Comitato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/
CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, e visti in particolare:
1. l’art. 200, comma 3, che prevede che, in sede
di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una
ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli
strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore
Serie generale - n. 17
del medesimo decreto legislativo, all’esito della quale
lo stesso Ministro propone l’elenco degli interventi da
inserire nel primo documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;
2. l’art. 201, comma 9, che prevede che, fino all’approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione
e i piani, comunque denominati, già approvati secondo
le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello
stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste
un impegno assunto con i competenti organi dell’Unione
europea;
3. l’art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT)
provvede alle attività di supporto a questo Comitato per
la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l’istruttoria sui progetti di fattibilità e
definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l’approvazione del progetto;
4. l’art. 214, comma 11, che prevede che in sede di
prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell’art. 163 del
decreto legislativo n. 163 del 2006;
5. l’art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo
quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del
2016, stabiliscono rispettivamente che:
5.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura
di scelta del contraente siano pubblicati successivamente
alla data della sua entrata in vigore;
5.2. per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione
di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi
progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;
5.3. le procedure per la valutazione d’impatto ambientale delle grandi opere, avviate alla data di entrata in
vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183,
184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006,
sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all’epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche
per le varianti;
Considerato che la proposta all’esame, alla luce delle
sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all’art. 214, comma 11, e all’art. 216, comma 27,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile
all’esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le
disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006;
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