4-8-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020, con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento; Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell’art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell’ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie; Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell’art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l’anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l’art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso, così come modificato dall’art. 77, comma 12 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 125.963 milioni di euro; Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l’emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 29 luglio 2021 e scadenza 30 gennaio 2024; Serie generale - n. 185 3.750 milioni di euro. I nuovi buoni non fruttano alcun interesse annuo lordo essendo la cedola pari allo 0,00%. Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto. Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 luglio 2021, con l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima». In caso di eventi straordinari la Banca d’Italia ed il Ministero dell’economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d’asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l’ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni. La provvigione di collocamento, pari a 0,075% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all’art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse. Art. 3. Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima». Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 28 luglio 2021. Art. 4. Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 luglio 2021, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d’Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Decreta: Art. 5. Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l’emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, avente godimento 29 luglio 2021 e scadenza 30 gennaio 2024. L’emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.250 milioni di euro e un importo massimo di Il 29 luglio 2021 la Banca d’Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d’asta. La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo al ricavo dell’emissione. — 9 —

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