4-8-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 185 ma 1, il quale stabilisce che, nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino, è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo; Visto, altresì, l’art. 17, comma 3, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, il quale prevede che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce, con proprio decreto, le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi dei soggetti di età inferiore ai diciotto anni per l’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e l’effettuazione dei controlli; Sentita la Federazione italiana sport invernali, nella sua qualità di organo competente del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/ CEE relative ai dispositivi di protezione individuale; Visto il regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio; Considerate le prescrizioni tecniche contenute nelle norme UNI EN 1077:2008 relative ai «Caschi per la pratica dello sci alpino e per lo snowboard»; autorità competenti, la dichiarazione e l’attestato di conformità, come previsto dal regolamento (UE) 2016/425 e dalla normativa interna di settore sui dispositivi di protezione individuale. Decreta: Art. 6. Art. 1. 1. Il decreto del Ministro della salute 2 marzo 2006 è abrogato. 1. I caschi protettivi prescritti per i soggetti di età inferiore ai diciotto anni nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino devono essere conformi alle prescrizioni tecniche contenute nelle norme UNI EN 1077:2008 e successivi aggiornamenti. Art. 4. 1. Chiunque importa, produce o immette in commercio caschi protettivi non conformi alle prescrizioni tecniche contenute nelle norme UNI EN 1077:2008 e suoi successivi aggiornamenti, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal comma 5, dell’art. 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40. Art. 5. 1. Fatti salvi i controlli previsti dal regolamento (UE) 2016/425, le attività di controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto sono esercitate dalle Autorità competenti di cui all’art. 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40. 2. Il Ministro della salute riconosce l’opportunità di promuovere, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, programmi di ricerca e studio finalizzati al miglioramento delle caratteristiche tecniche dei caschi per la protezione dell’estremità cefalica dei soggetti di età inferiore a diciotto anni, al fine di contribuire all’adeguamento della normativa internazionale, di cui all’art. 1 del presente articolo, al progresso tecnico in materia di sicurezza dei caschi. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 2021 Art. 2. 1. Al fine di assicurare un appropriato livello di protezione degli utilizzatori, i caschi protettivi, da indossarsi nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino dai soggetti minori di diciotto anni, sono realizzati conformemente alle prescrizioni tecniche delle norme armonizzate di riferimento, di cui all’art. 1 del presente decreto. Art. 3. 1. I caschi protettivi sono contrassegnati dal marchio CE. 2. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio dell’Unione europea presenta, a richiesta delle Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili GIOVANNINI Il Ministro della salute SPERANZA Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2133 21A04625 — 12 —

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