19-3-2013 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Ritenuto altresì che per un efficace assolvimento dei compiti attribuiti al CISR sia necessario assicurare un qualificato contributo di carattere scientifico di informazione, di valutazione e di proposta e che, per questo, appare opportuno istituire presso la Scuola di formazione del DIS un organo dedicato, cui affidare anche compiti funzionali alla promozione e diffusione di una cultura della sicurezza cibernetica; Ravvisata la necessità, ai fini dell’attuazione delle linee di intervento contenute nel Piano nazionale di sicurezza dello spazio cibernetico, in particolare per ciò che riguarda la preparazione e la pianificazione interministeriale per la gestione delle crisi, che parallelamente alle attività di acquisizione informativa e di analisi demandate agli organismi informativi di cui alla legge n. 124/2007, le attività delle diverse Amministrazioni ed enti svolte secondo le previsioni normative trovino una sede di raccordo che agevoli e favorisca lo svolgimento in forma coordinata delle attribuzioni di ciascuna componente; Ritenuto a tale scopo, di prevedere la costituzione in via permanente di un Nucleo per la sicurezza cibernetica, da istituire presso l’Ufficio del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuto infine, che una ulteriore e specifica esigenza di coordinamento si ponga con riguardo alla gestione operativa delle crisi e all’adozione delle misure necessarie al ripristino della funzionalità dei sistemi, richiedendo la chiara definizione di ruoli e procedure in modo da garantire un processo decisionale unitario e, al contempo, l’interazione degli organi nazionali preposti alla gestione dell’emergenza con gli omologhi organismi esistenti a livello internazionale, e che, per le suddette finalità, debba essere previsto un organo interministeriale da attivare in caso di crisi; Ritenuto di individuare tale organo nel Nucleo interministeriale situazione e pianificazione di cui al DPCM 5 maggio 2010, prevedendone una configurazione, quale “Tavolo interministeriale di crisi cibernetica”, funzionale all’ottimale gestione delle crisi di natura cibernetica, e di disporre che detto organo, per gli aspetti tecnici di computer emergency response, si avvalga del CERT nazionale istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto legislativo n. 259/2003; Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica; Dispone: Art. 1. Oggetto 1. Il presente decreto definisce, in un contesto unitario e integrato, l’architettura istituzionale deputata alla tutela della sicurezza nazionale relativamente alle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali, indicando a tal fine i compiti affidati a ciascuna componente ed i meccanismi e le procedure da seguire ai fini della riduzione della vulnerabilità, della prevenzione dei rischi, della risposta tempestiva alle aggressioni e del ripristino immediato della funzionalità dei sistemi in caso di crisi. Serie generale - n. 66 2. I soggetti compresi nell’architettura istituzionale di cui al comma 1 operano nel rispetto delle competenze già attribuite dalla legge a ciascuno di essi. 3. Il modello organizzativo-funzionale delineato con il presente decreto persegue la piena integrazione con le attività di competenza del Ministero dello sviluppo economico e dell’Agenzia per l’Italia digitale, nonché con quelle espletate dalle strutture del Ministero della difesa dedicate alla protezione delle proprie reti e sistemi nonché alla condotta di operazioni militari nello spazio cibernetico, dalle strutture del Ministero dell’interno, dedicate alla prevenzione e al contrasto del crimine informatico e alla difesa civile, e quelle della protezione civile. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Presidente: il Presidente del Consiglio dei Ministri; b) CISR: il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all’art. 5 della legge n. 124/2007; c) DIS: il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all’art. 4 della legge n. 124/2007; d) Agenzie: l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna e l’Agenzia informazioni e sicurezza interna di cui agli articoli 6 e 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124; e) organismi di informazione per la sicurezza: il DIS, l’AISE e l’AISE di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124; f) NISP: Nucleo interministeriale situazione e pianificazione di cui al DPCM 5 maggio 2010; g) Consigliere militare: il Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 11 del DPCM 1° ottobre 2012; h) spazio cibernetico: l’insieme delle infrastrutture informatiche interconnesse, comprensivo di hardware, software, dati ed utenti, nonché delle relazioni logiche, comunque stabilite, tra di essi; i) sicurezza cibernetica: condizione per la quale lo spazio cibernetico risulti protetto grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza fisica, logica e procedurale rispetto ad eventi, di natura volontaria od accidentale, consistenti nell’acquisizione e nel trasferimento indebiti di dati, nella loro modifica o distruzione illegittima, ovvero nel danneggiamento, distruzione o blocco del regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi; l) minaccia cibernetica: complesso delle condotte che possono essere realizzate nello spazio cibernetico o tramite esso, ovvero in danno dello stesso e dei suoi elementi costitutivi, che si sostanzia in particolare, nelle azioni di singoli individui o organizzazioni, statuali e non, pubbliche o private, finalizzate all’acquisizione e al trasferimento indebiti di dati, alla loro modifica o distruzione illegittima, ovvero a danneggiare, distruggere o ostacolare il regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi; — 3 —

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