4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan)
ai sensi deldecreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni;
c) per scopi scientifici.»
«Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico). — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degliarticoli 20e21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti
di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito
o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego
che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si
intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l’accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze
linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione
o la cessazione dall’impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per
incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato
giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di
servizio o dell’equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali
o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi
compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o
salute della popolazione, nonché in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali,
la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella
integrativa, anche in applicazione deldecreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione
di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti
di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli
ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell’interessato ai
sensi dell’art. 23in relazione a tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette all’accertamento della responsabilità
civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in
conformità alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti
dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l’incolumità fisica dell’interessato o di terzi;
l) gestire l’anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti
di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l’attività di indagine e ispezione presso soggetti
pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2
è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l’individuazione dell’interessato.»
«Art. 117 (Affidabilità e puntualità nei pagamenti). — 1. Il Garante
promuove, ai sensi dell’art. 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
nell’ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti
l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di
dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell’interessato.»
«Art. 118 (Informazioni commerciali). — 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’art. 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e
di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini
di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con
quanto previsto dall’art. 13, comma 5, modalità semplificate per l’informativa all’interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e
l’esattezza dei dati raccolti e comunicati.»
Serie generale - n. 205
«Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio). — 1. Con il
codice di deontologia e di buona condotta di cui all’art. 118sono altresì
individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell’interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all’art. 117,
tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.».
— La Sezione III del Capo I del Titolo I e il Capo II del Titolo
IV della Parte III del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
abrogati dal presente decreto, erano così rubricati:
«Parte III (Tutela dell’interessato e sanzioni)
Titolo I (Tutela amministrativa e giurisdizionale)
Capo I (Tutela dinanzi al garante)
Sezione III (Tutela alternativa a quella giurisdizionale)
finali)
Titolo IV (Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e
Capo II (Disposizioni transitorie)».
— Per gli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164 e 164-bis del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abrogati dal presente
decreto, si vedano le note all’art. 18.
— Gli articoli 165, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 184 e
185 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abrogati dal
presente decreto, così recitavano:
«Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante). —
1. Nei casi di cui agli articoli del presente Capo può essere applicata la
sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanzaingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel
provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e spese
del contravventore.»
«Art. 169 (Misure di sicurezza). — 1. Chiunque, essendovi tenuto,
omette di adottare le misure minime previste dall’art. 33è punito con
l’arresto sino a due anni.
2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo
di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare
complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque
non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del
termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l’autore del reato
è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. L’adempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce
la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli
articoli21,22,23e24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e
successive modificazioni, in quanto applicabili.»
«Art. 173 (Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen). — 1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione
all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è
così modificata:
a) il comma 2 dell’art. 9è sostituito dal seguente:
“2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di
verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2,
della Convenzione, sono rivolte all’autorità di cui al comma 1.”;
b) il comma 2 dell’art. 10 è soppresso;
c) l’art. 11è sostituito dal seguente:
“11. 1. L’autorità di controllo di cui all’art. 114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali. Nell’esercizio dei
compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui
trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo art. 114, anche su segnalazione o reclamo
dell’interessato all’esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai
sensi dell’art. 9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo
interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall’autorità di
cui all’art. 9, comma 1.
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