4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 205
4-quater. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l’ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all’autorità richiedente
l’assicurazione dell’adempimento. Il fornitore o l’operatore di servizi
informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente
all’ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo
indicato dall’autorità. In caso di violazione dell’obbligo si applicano,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell’art. 326
del codice penale.
4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter
sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di
esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di
mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.
5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti dal Garante secondo le modalità di cui all’art. 2-quinquiesdecies, volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi
requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché ad
indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1.
5-bis. È fatta salva la disciplina di cui all’art. 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.»
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell’autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la
collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti
sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a
carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento,
che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli
474 e 475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il rappresentante del titolare o del responsabile, sono eseguiti dandone informazione a
quest’ultimo o, se questo è assente o non è designato, alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell’art. 2-quaterdecies. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del
presidente del tribunale, l’accertamento non può essere iniziato prima
delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l’esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente
articolo e agliarticoli 157e158possono essere trasmessi anche mediante
posta elettronica.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui
all’art. 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate condecreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»
Note all’art. 12:
Note all’art. 15:
— L’art. 136 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così
recita:
«Art. 136 (Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero). — 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, ai sensi
dell’art. 85 del Regolamento, al trattamento:
a) effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per
l’esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel
registro dei praticanti di cui agliarticoli 26e33 della legge 3 febbraio
1963, n. 69;
c) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione
anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero
anche nell’espressione accademica, artistica e letteraria.»
— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è citato nelle note
alle premesse.
Note all’art. 13:
— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è citato nelle note
alle premesse.
Note all’art. 14:
— L’art. 155 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così
recita:
«Art. 155 (Ufficio del Garante). — 1. All’Ufficio del Garante,
al fine di garantire la responsabilità e l’autonomia ai sensi dellalegge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i
principi riguardanti l’individuazione e le funzioni del responsabile del
procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di
indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di
gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del
medesimodecreto legislativo n. 165 del 2001espressamente richiamate
dal presente codice.»
— L’art. 159 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così
recita:
«Art. 159 (Modalità). — 1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere
segrete. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì
estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su
supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto
sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
Note all’art. 16:
— L’allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato
nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Allegato A
Regole deontologiche
A.1Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali
nell’esercizio dell’attività giornalistica.
(Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto
1998, n. 179)
A.2 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di
dati personali per scopi storici.
(Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in G.U.
5 aprile 2001, n. 80)
A.3 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di
dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del sistema statistico nazionale.
(Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in G.U.
1° ottobre 2002, n. 230)
A.4 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di
dati personali per scopi statistici e scientifici
(Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 2004, in G.U.
14 agosto 2004, n. 190, Supplemento Ordinario, n. 141)
A.5 Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti
(Deliberazione n. 8 del 16 novembre 2004, in G.U. 23 dicembre
2004, n. 300)
A.6 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento
dei dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria
(Deliberazione n. 60 del 6 novembre 2008, in G.U. 24 novembre
2008, n. 275)
A.7 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento
dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale.»
Note all’art. 17:
— Il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi
dell’art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2011, n. 220.
— 31 —
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents