4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
c-bis) ai fini dell’implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all’art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui
all’art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»
— L’art. 79 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così
recita:
«Art. 79 (Informazioni da parte di strutture pubbliche e private
che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie). — 1. Le strutture
pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
possono avvalersi delle modalità particolari di cui all’art. 78 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti
ed unità della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente identificate.
2. Nei casi di cui al comma 1 la struttura o le sue articolazioni annotano l’avvenuta informazione con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche
in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalità particolari di cui all’art. 78 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all’insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti
capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del
comma 3, le modalità particolari possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente art. e dai soggetti di
cui all’art. 80.».
— L’art. 82 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così
recita:
«Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica). — 1. Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento
possono essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel
caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi
dell’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Tali informazioni possono altresì essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell’interessato, quando non è possibile rendere le
informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente
o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell’art. 4 della legge
22 dicembre 2017, n. 219 o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l’incolumità fisica dell’interessato.
3. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese senza
ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione
medica che può essere pregiudicata dal loro preventivo rilascio, in termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età le informazioni
sono fornite all’interessato nel caso in cui non siano state fornite in
precedenza.»
Note all’art. 7:
— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è citato nelle note
alle premesse.
Note all’art. 8:
— L’art. 100 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così
recita:
«Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio e ricerca). — 1. Al
fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo
scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università
e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare
e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività
di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi,
ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli di cui agli
articoli 9 e 10 del Regolamento.
Serie generale - n. 205
2. Resta fermo il diritto dell’interessato di rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del
Regolamento.
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti
amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente
trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.
4-bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le modalità previste dalle regole deontologiche.»
— L’art. 101 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così
recita:
«Art. 101 (Modalità di trattamento). — 1. I dati personali raccolti
a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica non
possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all’interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre
finalità nel rispetto dell’art. 5 del Regolamento.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili
per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere
utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono
relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall’interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.».
— L’art. 102 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così
recita:
Art. 102 (Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica). — 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’art. 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e
le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di
archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.
2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie
adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti
degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei
dati, in armonia con le disposizioni del presente codice e del Regolamento applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di
pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche
nell’espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute,
la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi
in cui l’interessato o chi vi abbia interesse è informato dall’utente della
prevista diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina
dettata in materia di trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, anche in riferimento all’uniformità
dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare
nella comunicazione e nella diffusione.».
— L’art. 104 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così
recita:
«Art. 104 (Ambito applicativo e dati identificativi a fini statistici o
di ricerca scientifica). — 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per fini statistici o, in quanto compatibili, per
fini di ricerca scientifica.
2. Agli effetti dell’applicazione del presente capo, in relazione ai
dati identificativi si tiene conto dell’insieme dei mezzi che possono
essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l’interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al
progresso tecnico.».
— L’art. 105 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così
recita:
«Art. 105 (Modalità di trattamento). — 1. I dati personali trattati
a fini statistici o di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per
prendere decisioni o provvedimenti relativamente all’interessato, né per
trattamenti di dati per scopi di altra natura.
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