4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
La legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 luglio 2003, n. 174, S.O.
Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), è pubblicato nella G.U.U.E. 9 novembre 2012, n. L 310.
La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, è pubblicata
nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, è pubblicata
nella G.U.U.E. 23 novembre 1995, n. L 281.
La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata
nel settore delle comunicazioni elettroniche, è pubblicata nella G.U.C.E.
31 luglio 2002, n. L 201.
Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio), è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2018, n. 119.
Note all’art. 1:
— Il titolo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato
nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così
recita:
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.»
Note all’art. 2:
— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è citato nelle note
alle premesse.
Note all’art. 3:
— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è citato nelle note
alle premesse.
Note all’art. 4:
— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è citato nelle note
alle premesse.
Note all’art. 5:
— L’art. 59 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così
recita:
«Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi e accesso civico).
— 1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 60, i presupposti, le modalità,
i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi
contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli
articoli 9 e 10 del Regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili
in esecuzione di una richiesta di accesso.
Serie generale - n. 205
1-bis. I presupposti, le modalità e i limiti per l’esercizio del diritto
di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.».
L’art. 61 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle
note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici e regole deontologiche). —
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’art. 2-quater, l’adozione di regole
deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche
individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione
dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l’associazione di dati
provenienti da più archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d’Europa.
2. Agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati personali
diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, che devono
essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un
regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o
diffusi, ai sensi dell’art. 2-ter del presente codice, anche mediante reti
di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l’esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull’esercizio della
professione.
3. L’ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell’albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività
professionale.
4. A richiesta dell’interessato l’ordine o collegio professionale può
altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a
speciali qualificazioni professionali non menzionate nell’albo, ovvero
alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.».
Note all’art. 6:
— L’art. 78 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così
recita:
«Art. 78 (Informazioni del medico di medicina generale o del pediatra). — 1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta
informano l’interessato relativamente al trattamento dei dati personali,
in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi
indicati negli articoli 13 e 14 del Regolamento.
2. Le informazioni possono essere fornite per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di diagnosi, assistenza e
terapia sanitaria, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o
dell’incolumità fisica dell’interessato, su richiesta dello stesso o di cui
questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. Le informazioni possono riguardare, altresì, dati personali
eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per
iscritto.
4. Le informazioni, se non è diversamente specificato dal medico
o dal pediatra, riguardano anche il trattamento di dati correlato a quello
effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta,
effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico
e del pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell’ambito di un’attività professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità
alla disciplina applicabile.
5. Le informazioni rese ai sensi del presente articolo evidenziano
analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità
dell’interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:
a) per fini di ricerca scientifica anche nell’ambito di sperimentazioni cliniche, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo
in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato
liberamente;
b) nell’ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all’interessato attraverso una
rete di comunicazione elettronica;
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