4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
p) l’articolo108 è sostituito dal seguente:
«Art. 108 (Sistema statistico nazionale). — 1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno
parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di cui all’articolo 106,
comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, in particolare per quanto riguarda
il trattamento dei dati di cui all’articolo 9 del Regolamento
indicati nel programma statistico nazionale, le informative all’interessato, l’esercizio dei relativi diritti e i dati non
tutelati dal segreto statistico ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989.»;
q) all’articolo 109, comma 1, le parole «della statistica, sentito il Ministro» sono sostituite dalle seguenti:
«di statistica, sentiti i Ministri»;
r) l’articolo 110 è sostituito dal seguente:
«Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica). — 1. Il consenso dell’interessato per il trattamento
dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in
campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni
di legge o di regolamento o al diritto dell’Unione europea in conformità all’articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del
Regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca rientra
in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto
ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed è condotta e resa pubblica una
valutazione d’impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. Il consenso non è inoltre necessario quando, a
causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta
impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure
rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca. In tali casi,
il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, il programma di ricerca è oggetto di motivato parere
favorevole del competente comitato etico a livello territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione
del Garante ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento.
2. In caso di esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi
dell’articolo 16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, la rettificazione e l’integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi,
quando il risultato di tali operazioni non produce effetti
significativi sul risultato della ricerca.»;
s) l’articolo 110-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 110-bis (Trattamento ulteriore da parte di terzi dei
dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici).
— 1. Il Garante può autorizzare il trattamento ulteriore di
dati personali, compresi quelli dei trattamenti speciali di
cui all’articolo 9 del Regolamento, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da parte di soggetti terzi che svolgano
principalmente tali attività quando, a causa di particolari
ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, a condizione che siano
adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà
e i legittimi interessi dell’interessato, in conformità all’articolo 89 del Regolamento, comprese forme preventive di
minimizzazione e di anonimizzazione dei dati.
Serie generale - n. 205
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni,
decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.
Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare
adeguate garanzie a tutela degli interessati nell’ambito
del trattamento ulteriore dei dati personali da parte di terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza.
3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di
terzi per le finalità di cui al presente articolo può essere
autorizzato dal Garante anche mediante provvedimenti
generali, adottati d’ufficio e anche in relazione a determinate categorie di titolari e di trattamenti, con i quali
sono stabilite le condizioni dell’ulteriore trattamento e
prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a
norma del presente comma sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il trattamento dei dati personali raccolti per l’attività
clinica, a fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere strumentale dell’attività di assistenza
sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca,
nell’osservanza di quanto previsto dall’articolo 89 del
Regolamento.».
Art. 9.
Modifiche alla parte II, titolo VIII,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trattamenti
nell’ambito del rapporto di lavoro»;
b) l’articolo 111 è sostituito dal seguente:
«Art. 111 (Regole deontologiche per trattamenti
nell’ambito del rapporto di lavoro). — 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, l’adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito
del rapporto di lavoro per le finalità di cui all’articolo 88
del Regolamento, prevedendo anche specifiche modalità
per le informazioni da rendere all’interessato.»;
c) dopo l’articolo 111 è inserito il seguente:
«Art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum). — 1. Le informazioni di cui all’articolo 13 del
Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al
momento del primo contatto utile, successivo all’invio
del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalità di cui
all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento,
il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei
curricula non è dovuto.
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