4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
limitazione, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto
dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, per salvaguardare l’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.
3. Si applica l’articolo 2-undecies, comma 3, terzo,
quarto e quinto periodo.
4. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali
correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti effettuati in materia di trattamento
giuridico ed economico del personale di magistratura,
nonché i trattamenti svolti nell’ambito delle attività ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia non ricorrono per l’ordinaria attività amministrativo-gestionale di
personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata
la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione
giudiziaria di procedimenti.
Art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute). — 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità
di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di
protezione.
2. L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con
dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento
o a quest’ultimo comunicata.
3. La volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei
diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto
può riguardare l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di
cui al predetto comma.
4. L’interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.
5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.
Capo IV (Disposizioni relative al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento) — Art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti
designati). — 1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità
e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati
personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente
designate, che operano sotto la loro autorità.
2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la
propria autorità diretta.
Art. 2-quinquiesdecies (Trattamento che presenta rischi
elevati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico). — 1. Con riguardo ai trattamenti svolti per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono
presentare rischi elevati ai sensi dell’articolo 35 del Re-
Serie generale - n. 205
golamento, il Garante può, sulla base di quanto disposto
dall’articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento
e con provvedimenti di carattere generale adottati d’ufficio, prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
Art. 2-sexiesdecies (Responsabile della protezione dei
dati per i trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie
nell’esercizio delle loro funzioni). — 1. Il responsabile
della protezione dati è designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo IV del Regolamento,
anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati
dalle autorità giudiziarie nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 2-septiesdecies (Organismo nazionale di accreditamento). — 1. L’organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del
Regolamento è l’Ente unico nazionale di accreditamento,
istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,
fatto salvo il potere del Garante di assumere direttamente,
con deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in caso di grave inadempimento
dei suoi compiti da parte dell’Ente unico nazionale di accreditamento, l’esercizio di tali funzioni, anche con riferimento a una o più categorie di trattamenti.».
Capo III
MODIFICHE ALLA PARTE II DEL CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI CUI DECRETO LEGISLATIVO
30 GIUGNO 2003, N. 196
Art. 3.
Modifiche alla rubrica e al titolo I della parte II,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. La rubrica della parte II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituita dalla seguente:
«Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per
adempiere ad un obbligo legale o per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri nonché disposizioni per i trattamenti di cui
al capo IX del regolamento».
2. Al titolo I della parte II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) prima del titolo I, è inserito il seguente:
«Titolo 0.I (Disposizioni sulla base giuridica)
— Art. 45-bis (Base giuridica). — 1. Le disposizioni
contenute nella presente parte sono stabilite in attuazione
dell’articolo 6, paragrafo 2, nonché dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.»;
b) all’articolo 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita ai sensi dell’articolo 684 del codice penale.»;
c) all’articolo 52:
1) al comma 1, le parole: «per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,» sono soppresse;
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