13-4-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA d) DIS: il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all’art. 4, della legge n. 124 del 2007; e) Agenzie: l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna e l’Agenzia informazioni e sicurezza interna di cui agli articoli 6 e 7, della legge n. 124 del 2007; f) organismi di informazione per la sicurezza: il DIS, l’AISE e l’AISI di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007; g) Consigliere militare: il Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012; h) spazio cibernetico: l’insieme delle infrastrutture informatiche interconnesse, comprensivo di hardware, software, dati ed utenti, nonché delle relazioni logiche, comunque stabilite, tra di essi; i) sicurezza cibernetica: condizione per la quale lo spazio cibernetico risulti protetto grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza fisica, logica e procedurale rispetto ad eventi, di natura volontaria o accidentale, consistenti nell’acquisizione e nel trasferimento indebiti di dati, nella loro modifica o distruzione illegittima, ovvero nel controllo indebito, danneggiamento, distruzione o blocco del regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi; l) minaccia cibernetica: complesso delle condotte che possono essere realizzate nello spazio cibernetico o tramite esso, ovvero in danno dello stesso e dei suoi elementi costitutivi, che si sostanzia in particolare, nelle azioni di singoli individui od organizzazioni, statali e non, pubbliche o private, finalizzate all’acquisizione e al trasferimento indebiti di dati, alla loro modifica o distruzione illegittima, ovvero a controllare indebitamente, danneggiare, distruggere o ostacolare il regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi; m) evento cibernetico: avvenimento significativo, di natura volontaria o accidentale, consistente nell’acquisizione e nel trasferimento indebiti di dati, nella loro modifica o distruzione illegittima, ovvero nel controllo indebito, danneggiamento, distruzione o blocco del regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi; n) allarme: comunicazione di avviso di evento cibernetico da valutarsi ai fini dell’attivazione di misure di risposta pianificate; o) situazione di crisi cibernetica: situazione in cui l’evento cibernetico assume dimensioni, intensità o natura tali da incidere sulla sicurezza nazionale o da non poter essere fronteggiato dalle singole amministrazioni competenti in via ordinaria ma con l’assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale; Serie generale - n. 87 p) operatori di servizi essenziali: gli operatori di cui all’allegato II della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (c.d. direttiva NIS); q) fornitori di servizi digitali: i fornitori di cui all’allegato III della direttiva NIS. Art. 3. Presidente del Consiglio dei ministri 1. Il Presidente, quale responsabile della politica generale del Governo e vertice del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ai fini della tutela della sicurezza nazionale anche nello spazio cibernetico: a) assume le determinazioni ai sensi dell’art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, provvedendo, nelle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale, a convocare il CISR secondo le modalità stabilite con il regolamento ivi previsto; b) adotta, curandone l’aggiornamento, su proposta del CISR, il quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico, contenente l’indicazione dei profili e delle tendenze evolutive delle minacce e delle vulnerabilità dei sistemi e delle reti di interesse nazionale, la definizione dei ruoli e dei compiti dei diversi soggetti, pubblici e privati, e di quelli nazionali operanti al di fuori del territorio del Paese, l’individuazione degli strumenti e delle procedure con cui perseguire l’accrescimento della capacità del Paese di prevenzione e risposta rispetto ad eventi nello spazio cibernetico, anche in un’ottica di diffusione della cultura della sicurezza; c) adotta, su deliberazione del CISR, il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali contenente gli obiettivi da conseguire e le linee di azione da porre in essere per realizzare il quadro strategico nazionale; d) emana le direttive ed ogni atto d’indirizzo necessari per l’attuazione del Piano di cui alla lettera c); e) impartisce, sentito il CISR, le direttive al DIS e alle Agenzie ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, della legge n. 124 del 2007. Art. 4. Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica 1. Nella materia della sicurezza dello spazio cibernetico, il CISR: a) partecipa, in caso di crisi cibernetica, alle determinazioni del Presidente, con funzioni di consulenza e di proposta, nonché di deliberazione nei casi indicati all’art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 198 del 2015; — 3 —

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