13-4-2017
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Visto il regolamento recante «Disposizioni per la tutela
amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni
classificate e a diffusione esclusiva», adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre
2015, n. 5, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera l), della
legge n. 124 del 2007;
Visto il regolamento recante «Ordinamento ed organizzazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza», adottato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 26 ottobre 2012, n. 2, ed in particolare l’art. 4,
comma 5, ai sensi del quale presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza è istituito un organismo
collegiale permanente, c.d. CISR Tecnico, per l’espletamento, a supporto del Comitato interministeriale per la
sicurezza della Repubblica, di attività di istruttoria, di approfondimento e di valutazione anche con riferimento a
specifiche situazioni di crisi;
Vista la direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali, adottata
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
24 gennaio 2013, che ha definito, in un contesto unitario,
l’architettura istituzionale deputata alla tutela della sicurezza nazionale relativamente alle infrastrutture critiche
materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali;
Considerato l’attuale quadro legislativo, improntato
alla distribuzione di funzioni e compiti aventi rilievo per
la sicurezza cibernetica tra molteplici soggetti istituzionali competenti nelle diverse fasi: della prevenzione degli
eventi dannosi nello spazio cibernetico; dell’elaborazione di linee guida e standard tecnici di sicurezza; della
difesa dello Stato da attacchi nello spazio cibernetico;
della prevenzione e repressione dei crimini informatici;
della preparazione e della risposta nei confronti di eventi
cibernetici;
Considerato che sul richiamato quadro legislativo è intervenuto l’art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015, che ha attribuito al CISR funzioni di
consulenza, proposta e deliberazione, in caso di situazioni
di crisi che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale;
Ravvisata pertanto la necessità di aggiornare, anche
nelle more del recepimento, entro il 9 maggio 2018, della
citata direttiva (UE) 2016/1148, la predetta architettura
istituzionale alla luce delle previsioni recate dall’art. 7bis, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del
2015, così da ricondurre a sistema e unitarietà le diverse
competenze coinvolte nella gestione della situazione di
crisi, in relazione al grado di pregiudizio alla sicurezza
della Repubblica e delle Istituzioni democratiche poste
dalla Costituzione a suo fondamento;
Serie generale - n. 87
Ritenuto in tale quadro di procedere, altresì, ad una
razionalizzazione e semplificazione della predetta architettura istituzionale, prevedendo che le funzioni di coordinamento e raccordo delle attività di prevenzione, preparazione e gestione di eventuali situazioni di crisi di natura
cibernetica siano attestate presso strutture che assicurino
un più diretto ed efficace collegamento con il Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica;
Ritenuto per quanto sopra di dover procedere all’adozione di un nuovo provvedimento che sostituisca il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio
2013;
Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica;
Dispone:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto definisce, in un contesto unitario
e integrato, l’architettura istituzionale deputata alla tutela
della sicurezza nazionale relativamente alle infrastrutture
critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo
alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica
nazionali, indicando a tal fine i compiti affidati a ciascuna
componente ed i meccanismi e le procedure da seguire ai
fini della riduzione delle vulnerabilità, della prevenzione
dei rischi, della risposta tempestiva alle aggressioni e del
ripristino immediato della funzionalità dei sistemi in caso
di crisi.
2. I soggetti compresi nell’architettura istituzionale di
cui al comma 1 operano nel rispetto delle competenze già
attribuite dalla legge a ciascuno di essi.
3. Il modello organizzativo-funzionale delineato con
il presente decreto persegue la piena integrazione con le
attività di competenza del Ministero dello sviluppo economico e dell’Agenzia per l’Italia digitale, nonché con
quelle espletate dalle strutture del Ministero della difesa
dedicate alla protezione delle proprie reti e sistemi nonché alla condotta di operazioni militari nello spazio cibernetico, dalle strutture del Ministero dell’interno, dedicate
alla prevenzione e al contrasto del crimine informatico e
alla difesa civile, e quelle della protezione civile.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Presidente: il Presidente del Consiglio dei ministri;
b) CISR: il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all’art. 5, della legge 3 agosto
2007, n. 124;
c) «CISR tecnico»: l’Organismo di supporto al CISR
di cui all’art. 5;
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