13-4-2017
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 87
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 28 febbraio 2017.
Migliore individuazione del perimetro afferente tredici
immobili apportati e/o trasferiti al Fondo Patrimonio Uno.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato
come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi
comuni di investimento immobiliare;
Visto l’art. 4 del decreto-legge n. 351 che, al comma 1, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze
a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni
di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo
beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati
con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e, al comma 2, individua la disciplina applicabile ai trasferimenti
dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1;
Visti i decreti del 23 dicembre 2005 (decreto di apporto
e decreto di trasferimento) del Ministro dell’economia e
delle finanze e degli altri Ministri concertanti, con i quali, in attuazione del precitato art. 4, sono stati conferiti
e trasferiti al fondo immobiliare denominato «Fondo Patrimonio Uno» (di seguito il «Fondo») i beni immobili
indicati negli allegati a tali decreti e i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2005
(decreto operazione) e del 29 dicembre 2005 (decreto di
chiusura) con i quali sono state emanate disposizioni volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo e previsioni concernenti il contratto di locazione di tali immobili
con l’Agenzia del demanio (di seguito i «decreti attuativi
art. 4 decreto-legge 351/2001»);
Visto l’accordo di indennizzo stipulato il 29 dicembre
2005 ai sensi dei decreti attuativi tra il Ministero dell’economia e delle finanze e, tra gli altri, il Fondo (di seguito
l’«Accordo di indennizzo»);
Visti i decreti del Ministero dell’economia e delle finanze emanati, rispettivamente, il 26 aprile 2007, l’11 dicembre 2012 e il 1° settembre 2016, mediante i quali, in
virtù del citato Accordo di indennizzo, si è provveduto
alla espunzione e/o sostituzione di immobili ovvero di
porzioni di immobili già trasferiti dallo Stato al Fondo
(di seguito i «decreti di indennizzo») come descritto negli
allegati ai medesimi decreti;
Visto l’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 29 dicembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2006, n. 28, (di seguito
l’«art. 4») che prevede che «A migliore interpretazione e
rettifica dell’allegato 1 del primo decreto di trasferimento
emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004; dell’allegato 1 del secondo decreto di trasferimento emanato dal
MEF in data 23 dicembre 2004; dell’allegato 1 del decreto di apporto emanato dal MEF in data 23 dicembre
2004 e dell’allegato 1 del decreto di indennizzo emanato dal MEF in data 16 settembre 2005 devono intendersi
trasferite e apportate, ai sensi e per gli effetti dei predetti
decreti, tutte le unità immobiliari, ad uso non residenziale, facenti parte del fabbricato di cui sono parte le unità
immobiliari già indicate nei predetti decreti ancorché con
un solo numero civico, come individuate nei decreti emanati dall’Agenzia del demanio ivi richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati in decreti dirigenziali
che potranno essere emessi dal Ministero dell’economia
e delle finanze, nonché tutte le unità immobiliari, ad uso
non residenziale, già di proprietà del medesimo ente titolare, ubicate nel medesimo isolato in cui sono ubicate le
unità immobiliari già indicate nei predetti decreti, come
individuate nei decreti emanati dall’Agenzia del demanio
ivi richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati in decreti dirigenziali che potranno essere emanati dal
Ministero dell’economia e delle finanze»;
Atteso che è emersa la necessità, per taluni immobili,
di provvedere ad una più puntuale identificazione e che
per detti beni l’Agenzia del demanio ha già proceduto alla
rettifica dei decreti di individuazione a suo tempo emanati
o all’invio delle comunicazioni al Fondo ai sensi dello
stesso art. 4;
Visto il parere rilasciato in data 7 gennaio 2016
dall’Avvocatura generale dello Stato attraverso il proprio
Comitato consultivo, secondo il quale la certificazione
di una migliore identificazione di cui all’art. 4 da parte
dell’Agenzia del demanio «dovrebbe valere a evidenziare, in via definitiva, attraverso una sorta di interpretazio-
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