tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' sono definite la composizione e le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le modalita' di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita' dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 2. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente dei Ministri Prestigiacomo, opportunita' Ministro del per Consiglio le pari Castelli, Ministro della giustizia Pisanu, Ministro dell'interno Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie Visto, il Guardasigilli: Castelli

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