tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con
decreto del Ministro per le pari opportunita' sono definite la
composizione e le modalita' di funzionamento
dell'Osservatorio
nonche' le modalita' di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari
per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la
disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio
delle attivita' dell'Osservatorio e della banca dati di cui al
presente comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al
relativo onere si provvede
mediante
corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge
23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai
sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio".
2. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3
agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e'
adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente
dei Ministri
Prestigiacomo,
opportunita'
Ministro
del
per
Consiglio
le
pari
Castelli, Ministro della giustizia
Pisanu, Ministro dell'interno
Stanca, Ministro per l'innovazione e le
tecnologie
Visto, il Guardasigilli: Castelli