GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 8. GA ZZ ET TA Art. 5. Precisazioni e errata corrige 1. Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto 28 luglio 2005, gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti che non rispettano o non ricadono tra le tipologie contemplate nelle norme tecniche richiamate nell’allegato 1 del medesimo decreto 28 luglio 2005 non possono accedere alle incentivazioni previste dallo stesso decreto. 2. Nell’allegato 1, le parole ßcomma 1ý sono sostituite con le seguenti: ßcomma 3,ý. 3. Sulla base del rapporto di cui all’art. 13 del decreto 28 luglio 2005, il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, anche su sollecitazione delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, effettuano una valutazione dell’adeguatezza dei limiti di potenza nominale cumulativa di cui all’articolo 12, delle tariffe incentivanti di cui agli articolo 5 e 6, in particolare per gli impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW, e delle misure per favorire l’integrazione del fotovoltaico negli edifici. A tali fini il soggetto attuatore integra il richiamato rapporto con gli elementi utili per le predette finalita'. 4. A richiesta del soggetto responsabile di impianti di potenza non superiore a 20 kW non ancora in esercizio, e' concesso il passaggio dalla disciplina di cui all’articolo 5 del decreto 28 luglio 2005 alla disciplina precisata con l’articolo 3, comma 17, del presente decreto. ON -L IN E zione aggiuntiva e' pari all’energia elettrica prodotta dall’impianto a seguito dell’intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l’incremento di potenza nominale dell’impianto, ottenuto a seguito dell’intervento di potenziamento, e la potenza nominale complessiva dell’impianto a seguito dell’intervento di potenziamento;ý. 7. Nell’art. 4, comma 3, dopo le parole ßdevono essere realizzatiý sono aggiunte le seguenti: ßcon componenti di nuova costruzione o comunque non gia' impiegati in altri impianti eý. GU RI TE L — Art. 6. Attivita' di informazione 1. Date le caratteristiche singolari della tecnologia fotovoltaica e dei potenziali soggetti interessati all’accesso alle tariffe incentivanti di cui al decreto 28 luglio 2005, il soggetto attuatore di cui all’art. 9 del medesimo decreto promuove azioni e campagne informative finalizzate a favorire la corretta conoscenza del meccanismo di incentivazione del solare fotovoltaico e le relative modalita' di accesso alle tariffe incentivanti fissate dallo stesso decreto 28 luglio 2005. CO PI A TR AT TA DA Art. 7. Promozione di particolari applicazioni 1. Le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell’art. 7, comma 7, del decreto 28 luglio 2005 sono incrementate del 10% qualora i moduli fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione, ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, come definita all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ivi incluse le categorie di edifici di cui all’art. 3, comma 3, dello stesso decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Per tale tipo di applicazione le richiamate tariffe restano costanti fino all’anno 2012 incluso, e pertanto non si applicano gli aggiornamenti richiamati all’art. 6, comma 6. Il soggetto responsabile che intende richiedere l’applicazione di tale beneficio aggiuntivo e' tenuto ad allegare alla domanda di cui all’art. 7, comma 1, o a integrare la medesima domanda, dichiarazione con la quale attesta il rispetto dei criteri di cui all’allegato D del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 2. Non sussiste l’obbligo di costituzione della cauzione definitiva di cui all’art. 7, comma 9, del decreto 28 luglio 2005 qualora il soggetto responsabile sia una Amministrazione dello Stato, una regione o provincia autonoma o un ente locale. Serie generale - n. 38 UF FI CI AL E 15-2-2006 Applicazione 1. Le modifiche e integrazioni di cui all’art. 4, all’art. 5 e all’art. 7, commi 1 e 4, si applicano alle domande inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 28 luglio 2005. 2. Le modifiche e integrazioni di cui all’art. 2, all’art. 3 e all’art. 7, commi 2 e 3, si applicano alle domande inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle domande inoltrate antecedentemente a tale data non si applicano i limiti massimi di potenza annua di cui all’art. 2, commi 2 e 3. 3. Hanno priorita' di accesso le domande inoltrate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non ammesse alle tariffe incentivanti in ragione dell’uso di moduli fotovoltaici rispondenti alla norma CEI EN 61646 (82-12), di cui all’art. 3, comma 13, sempreche¤ le domande siano state presentate secondo quanto disposto allo stesso art. 3, comma 13. Le domande inoltrate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto 28 luglio 2005 e la data di entrata in vigore del presente decreto, non ammesse a beneficiare delle tariffe incentivanti in ragione dell’esaurimento dei limiti di potenza nominale cumulativa di cui all’art. 12, commi 2 e 3, del medesimo decreto 28 luglio 2005, hanno priorita' di accesso alle medesime tariffe a seguito di quanto disposto all’art. 2. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 febbraio 2006 Il Ministro delle attivita' produttive Scajola Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio Matteoli 06A01351 ö 49 ö

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