GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA GA ZZ ET TA Roma, 29 novembre 2005 Il Ministro: Scajola Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 39 06A01360 — DECRETO 6 febbraio 2006. Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. TR AT TA DA GU RI TE L MINISTERO DELLE ATTIVITAØ PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con la Conferenza unificata, 28 luglio 2005, recante ßCriteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solareý (nel seguito: il decreto 28 luglio 2005), adottato in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; Vista la deliberazione dell’Autorita' per l’energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05, emanata in attuazione dell’art. 9 del decreto 28 luglio 2005; Considerato l’elevato interesse per la conversione fotovoltaica della fonte solare, evidenziato dal fatto che, sulla base dell’esame preliminare delle domande inoltrate al soggetto attuatore entro il 30 settembre 2005, la potenza cumulativa di tutti gli impianti per i quali e' stata presentata domanda di ottenimento delle tariffe incentivanti di cui al decreto 28 luglio 2005, e' risultata superiore a 100 MW, eccedendo quindi il limite di potenza cumulativa incentivata fissata dal medesimo decreto 28 luglio 2005; Ritenuto opportuno procedere ad un incremento della potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti fissate dal CO PI A decreto 28 luglio 2005 e a un aggiornamento dell’obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata da installare entro il 2015; Ritenuto opportuno altres|' introdurre limiti massimi annui di potenza nominale degli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti fissate dal decreto 28 luglio 2005, allo scopo di assicurare la disponibilita' di incentivi per un periodo sufficiente a consentire la pianificazione degli interventi, anche di natura industriale; Ritenuto di dover modificare il tasso di riduzione annua delle medesime tariffe per gli impianti per i quali la domanda di accesso alle stesse tariffe e' inoltrata negli anni successivi al 2006, allo scopo di stimolare investimenti industriali per la riduzione dei costi dell’energia elettrica prodotta mediante conversione fotovoltaica della radiazione solare; Ritenuto opportuno, sulla base della preliminare esperienza maturata, procedere ad alcuni ulteriori aggiornamenti e a talune precisazioni del decreto 28 luglio 2005; Considerata l’intesa della Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 26 gennaio 2006. ON -L IN E Adotta il seguente decreto: Art. 1. Rettifiche al punto 3.4 dell’allegato al decreto ministeriale 11 marzo 2005 1. All’allegato al decreto del Ministro delle attivita' produttive 11 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2005, n. 108, al punto 3.4 sono apportate le seguenti rettifiche: a) il numero ß055ý, corrispondente alla provincia di Oristano, e' sostituito con il numero ß095ý; b) il numero ß076ý, corrispondente alla provincia di Sassari, e' sostituito con il numero ß016ý; c) il numero ß104ý, corrispondente alla provincia di Monza e Brianza, e' sostituito con il numero ß107ý. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Serie generale - n. 38 UF FI CI AL E 15-2-2006 Decreta: Art. 1. Incremento dell’obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata da installare 1. L’obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare entro il 2015, di cui all’art. 11, comma 1, del decreto 28 luglio 2005, e' incrementato a 1000 MW. Art. 2. Incremento del limite massimo di potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l’incentivazione 1. Il limite di potenza nominale cumulativa di cui all’art. 12, comma 1, del decreto 28 luglio 2005 e' incrementato a 500 MW. 2. Il limite di potenza nominale cumulativa di cui all’art. 12, comma 2, del decreto 28 luglio 2005 e' incrementato a 360 MW. In ogni caso, le tariffe di cui all’art. 5 e all’art. 6, comma 2, sono riconosciute nel limite massimo di una potenza nominale di 60 MW per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 inclusi. 3. Il limite di potenza nominale cumulativa di cui all’art. 12, comma 3, del decreto 28 luglio 2005 e' incrementato a 140 MW. In ogni caso, le tariffe di cui all’art. 6, comma 3, sono riconosciute nel limite massimo di una potenza nominale di 25 MW per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 inclusi. Art. 3. Modifiche e integrazioni al decreto 28 luglio 2005 1. Nell’art. 7, comma 1, le parole ßEntro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun annoý sono sostituite dalle seguenti: ßNel periodo ö 47 ö

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