GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 15-2-2006 Serie generale - n. 38 Modifiche all’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva. ciazioni qualificate nella tutela dei minori, nonche¤ da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilita'ý. UF FI CI AL E LEGGE 6 febbraio 2006, n. 37. ON -L IN E LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Art. 2. Entrata in vigore IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Promulga la seguente legge: La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. GA ZZ ET TA Art. 1. Modifiche all’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112 Data a Roma, add|' 6 febbraio 2006 1. All’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: ßdevono osservareý sono inserite le seguenti: ße promuovereý; GU RI TE L — b) al comma 2, dopo le parole: ßcomunicazione commerciale e pubblicitaria.ý e' inserito il seguente periodo: ßEØ comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successiveý; c) al comma 3, le parole: ß, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,ý sono soppresse; d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: TR AT TA DA ß3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 e' trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l’infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni dall’assegnazioneý; CO PI A e) al comma 5, dopo le parole: ßdalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.ý e' inserito il seguente periodo: ßIn caso di violazione delle medesime norme non e' comunque ammesso il pagamento in misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell’articolo 31 della legge n. 223 del 1990ý; f) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: ß7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' in ogni caso assicurata un’adeguata partecipazione di esperti designati da asso- CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli öööööö LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4964): Presentato dall’on. Garnero Santache¤ ed altri il 5 maggio 2004. Assegnato alle Commissioni riunite IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e VII (Cultura) in sede referente il 18 maggio 2004 con pareri del1e commissioni I, X e XII. Esaminato dalle commissioni riunite il 1‘ - 7 e 15 luglio 2004; 14 e 22 settembre 2004; 17 novembre 2004. Esaminato in aula il 22 novembre 2004 e approvato in un Testo Unificato con i nn.: A.C 5017 (Bianchi Clerici ed altri) e A.C. 5108 (Colasio ed altri) il 9 febbraio 2005. Senato della Repubblica (atto n. 3296): Assegnato alla 8’ commissione (Lavori pubblici), in sede referente), il 15 febbraio 2005 con pareri delle commissioni 1’, 2’, 5’, 10’, 14’ e speciale in materia d’infanzia e di minori. Esaminato dalla 8’ commissione il 23 febbraio 2005; 2 - 15 e 16 marzo 2005; 19 aprile 2005; 14 - 15 e 21 giugno 2005. Relazione scritta annunciata il 30 giugno 2005 (atto n. 3296 - A relatore sen. Grillo). Esaminato in aula e approvato con modificazioni, il 25 gennaio 2006. ö 4 ö

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