GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 1.
1. Sulle etichette dell’acqua minerale naturale
ßManivaý, che sgorga nell’ambito, della concessione
mineraria Selva sita nel comune di Bagolino (Brescia),
oltre alle indicazioni di cui al sopra citato decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 2942, possono essere riportate anche le seguenti: ßL’allattamento al seno e' da preferire, nei casi ove cio' non sia possibile, questa acqua
minerale e' indicata per la preparazione degli alimenti
dei neonati. Indicata nell’alimentazione dei neonatiý.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma, 1 febbraio 2006
Il direttore generale: Greco
06A01330
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 24 novembre 2005.
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Concessione del trattamento di CIGS e di mobilita', previsto
dall’articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, in favore dei lavoratori ed
ex lavoratori dipendenti dalle societa' operanti nel settore
turistico-alberghiero della regione Valle d’Aosta. (Decreto
n. 37403).
DA
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
TR
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TA
Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed
in particolare il comma 137;
Visto l’art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come modificato dall’art. 13, comma 2,
lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005,
n. 80, e come ulteriormente modificato dall’art. 7, del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
Visto il protocollo d’intesa contenente il programma
per il rilancio del settore turistico-alberghiero, sottoscritto in data 28 giugno 2005, tra la regione Valle
d’Aosta, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni
sindacali;
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Visto il verbale di accordo in data 14 luglio 2005, stipulato ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge
30 dicembre 2004, e successive modificazioni, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla
presenza del Ministro, on. Roberto Maroni, tra la
regione valle d’Aosta, le organizzazioni datoriali e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l’aggravarsi dello stato di crisi del settore turistico-alberghiero, che colpisce le aziende ubicate nella
regione Valle d’Aosta, viene prevista la concessione
e/o la proroga, in deroga alla normativa ordinaria
vigente, del trattamento di integrazione salariale
straordinaria e dell’indennita' di mobilita', per i lavoratori del citato settore;
Visto il limite di spesa di 1,1 milioni di euro fissato
nel verbale del 14 luglio 2005;
Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 14 luglio
2005 che prevede la concessione, dal 1 gennaio 2005 al
31 dicembre 2006, del trattamento straordinario di
integrazione salariale e di mobilita' in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle
imprese del settore turistico-alberghiero ubicate nella
regione Valle d’Aosta;
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Decreta:
Serie generale - n. 38
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15-2-2006
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e sulla base
di quanto concordato nel Verbale di accordo ministeriale stipulato in data 14 luglio 2005 che ha recepito il
protocollo d’intesa contenente il programma per il
rilancio del settore turistico-alberghiero sottoscritto in
data 28 giugno 2005 di cui alle premesse, e' concesso,
fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario
di integrazione salariale straordinaria, nei confronti
dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri)
delle imprese del settore turistico-alberghiero ubicate
nella regione Valle d’Aosta;
Art. 2.
Ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e sulla base
di quanto concordato nel Verbale di accordo ministeriale stipulato in data 14 luglio 2005 che ha recepito il
protocollo d’intesa contenente il programma per il
rilancio del settore turistico-alberghiero sottoscritto in
data 28 giugno 2005 di cui alle premesse, e' concesso,
fino al 31 dicembre 2006, il trattamento di mobilita' dei
dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle
imprese del settore turistico-alberghiero ubicate nella
regione Valle d’Aosta;
Art. 3.
I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi
del precedente art. 1, devono avere novanta giorni di
anzianita' presso l’impresa che procede alle sospensioni.
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