GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Boscoreale (Napoli) e' sciolto per la durata di diciotto mesi. Art. 2. La gestione del comune di Boscoreale (Napoli) e' affidata alla commissione straordinaria composta da: dott. Vittorio Saladino, prefetto; dott. Francesco Antonio Cappetta, viceprefetto; dott. Francesco Greco, direttore amministrativo contabile. GA ZZ ET TA Art. 3. La commissione straordinaria per la gestione dell’ente esercita, fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche¤ ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche. Dato a Roma, add|' 26 gennaio 2006 — CIAMPI GU RI TE L Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell’interno Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2006 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 1, foglio n. 255 öööööö Allegato DA Al Presidente della Repubblica TR AT TA Il comune di Boscoreale (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, presenta forme di ingerenze da parte della criminalita' organizzata che compromettono l’imparzialita' della gestione e pregiudicano il buon andamento dell’amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi. Invero, sulla base degli elementi informativi raccolti dalle forze dell’ordine nel corso dell’attivita' di monitoraggio posta in essere nel territorio in ordine a presunti fenomeni di condizionamento degli organi elettivi da parte della criminalita' organizzata, il prefetto di Napoli ha disposto, il 10 giugno 2004, l’accesso presso il suddetto ente, ai sensi dell’art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni. Gia' in precedenza il consiglio comunale di quell’ente era stato destinatario di provvedimento di scioglimento, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 1998, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221. Al riguardo appare evidentemente finalizzata ad evitare i rischi dello scioglimento la radicale modifica, in concomitanza dell’insediamento della commissione di accesso, della composizione della giunta e la revoca degli incarichi a due dirigenti considerati responsabili della violazione del protocollo di legalita'. CO PI A Le risultanze della attivita' di accesso confluite nella relazione redatta dalla commissione all’uopo incaricata, cui si rinvia integralmente, hanno evidenziato la sussistenza di obiettivi fattori di inquinamento dell’azione amministrativa dell’ente locale a causa dell’influenza della criminalita' organizzata fortemente radicata sul territorio. L’ingerenza negli affari dell’ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative risultano favorite da una generale acquiescenza degli organi elettivi e dell’apparato burocratico, il cui operato e' comunque riconducibile agli organi di governo in virtu' dello stretto rapporto fiduciario che e' sotteso al conferimento degli incarichi, nei confronti di istanze provenienti dagli ambienti della criminalita' organizzata locale. Per alcuni amministratori sono state accertate contiguita' con esponenti della camorra. Inoltre fino al 2004 facevano parte del consiglio e della giunta due amministratori, gia' presenti nella disciolta compagine politica, i cui rapporti con esponenti delle locali organizzazioni criminali avevano contribuito a motivare la misura dissolutoria. Per uno in particolare di essi sarebbe stata, anche successivamente al predetto scioglimento, accertata la frequentazione di ambienti della criminalita' organizzata. Lungi dal conformare la propria azione ai canoni fondamentali della legalita' ripristinata dalla commissione straordinaria nominata a seguito del precedente scioglimento, il governo locale ha ricominciato a perseguire interessi estranei a quelli della comunita' amministrata, favorendo anche soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi. In particolare nel settore edilizio, che gia' in occasione del precedente scioglimento era stato ritenuto contesto ampiamente permeabile alle illecite interferenze della criminalita' organizzata, e' stato rilevato un significativo incremento di opere abusive ricollegabile alla inerzia dell’ente nell’intraprendere azione di contrasto. La commissione d’accesso ha ritenuto che tale inerzia in un settore strategico per il governo del territorio, non solo e' contraria alla cura degli interessi pubblici, ma costituisce un elemento indiziante della sensibilita' degli organi di governo e, per essi, degli organi gestionali, verso gli interessi della malavita. Rappresenta difatti un dato fattuale che la stragrande maggioranza degli abusi edilizi siano stati rilevati dalle forze dell’ordine e che in diverse occasioni queste abbiano provveduto a sequestrare aree e fabbricati di cospicue dimensioni nella disponibilita' di congiunti di elementi di spicco della criminalita' organizzata. EØ stato, infatti, accertato al riguardo che, in piu' occasioni, l’amministrazione non ha provveduto ai conseguenti adempimenti di demolizione o di acquisizione al patrimonio comunale di manufatti abusivi nella titolarita' di stretti congiunti di esponenti apicali di clan camorristici che si sono peraltro resi responsabili della violazione dei sigilli ai medesimi apposti, e che a tale inerzia si e' invece significativamente contrapposto il rilascio, per una struttura nella disponibilita' di soggetti con emblematiche contiguita', in tempi straordinariamente brevi e in difformita' allo strumento urbanistico, della concessione edilizia e della autorizzazione a condurvi un esercizio pubblico, previa revoca dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi precedentemente emessa, e irrogazione di una mera sanzione amministrativa. Parimenti e' emerso che l’amministrazione ha illegittimamente concesso il permesso di costruire in sanatoria in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ad un soggetto imparentato a persone destinatarie in passato di provvedimenti restrittivi per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p., le cui attivita' erano state prese in considerazione in occasione del precedente provvedimento di scioglimento. L’attivita' ispettiva ha peraltro rilevato il frequente utilizzo, da parte degli stessi amministratori, per lo svolgimento di convegni e manifestazioni pubbliche, di strutture non conformi alla normativa edilizia o gestite in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative. EØ stata inoltre rilevata l’assenza di qualsivoglia attivita' di controllo e verifica da parte dei competenti uffici comunali in ordine al rilascio di licenze e autorizzazioni amministrative. Risultano peraltro aver beneficiato del benevolo atteggiamento dell’amministrazione anche esercizi commerciali riconducibili a soggetti contigui alla criminalita' organizzata. La commissione ha accertato infatti che, sebbene le forze dell’ordine avessero rilevato, nella conduzione di alcuni esercizi nella disponibilita' di soggetti contigui alla criminalita' organizzata, infrazioni tali da comportare l’adozione di ordinanze di chiusura, l’amministrazione ha, in un caso, rilasciato ugualmente la certificazione in sanatoria necessaria per la conduzione ON -L IN E Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006; Serie generale - n. 38 UF FI CI AL E 15-2-2006 ö 32 ö

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