GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Boscoreale (Napoli) e' sciolto
per la durata di diciotto mesi.
Art. 2.
La gestione del comune di Boscoreale (Napoli) e' affidata alla commissione straordinaria composta da:
dott. Vittorio Saladino, prefetto;
dott. Francesco Antonio Cappetta, viceprefetto;
dott. Francesco Greco, direttore amministrativo
contabile.
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Art. 3.
La commissione straordinaria per la gestione dell’ente esercita, fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche¤ ogni
altro potere ed incarico connesso alle medesime
cariche.
Dato a Roma, add|' 26 gennaio 2006
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Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell’interno
Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2006
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 1, foglio n. 255
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Allegato
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Al Presidente della Repubblica
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Il comune di Boscoreale (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, presenta
forme di ingerenze da parte della criminalita' organizzata che compromettono l’imparzialita' della gestione e pregiudicano il buon andamento
dell’amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.
Invero, sulla base degli elementi informativi raccolti dalle forze
dell’ordine nel corso dell’attivita' di monitoraggio posta in essere nel
territorio in ordine a presunti fenomeni di condizionamento degli
organi elettivi da parte della criminalita' organizzata, il prefetto di
Napoli ha disposto, il 10 giugno 2004, l’accesso presso il suddetto
ente, ai sensi dell’art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre
1982, n. 629, convertito, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.
Gia' in precedenza il consiglio comunale di quell’ente era stato
destinatario di provvedimento di scioglimento, adottato con decreto
del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 1998, ai sensi del
decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 luglio 1991, n. 221.
Al riguardo appare evidentemente finalizzata ad evitare i rischi
dello scioglimento la radicale modifica, in concomitanza dell’insediamento della commissione di accesso, della composizione della giunta
e la revoca degli incarichi a due dirigenti considerati responsabili della
violazione del protocollo di legalita'.
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Le risultanze della attivita' di accesso confluite nella relazione
redatta dalla commissione all’uopo incaricata, cui si rinvia integralmente, hanno evidenziato la sussistenza di obiettivi fattori di inquinamento dell’azione amministrativa dell’ente locale a causa dell’influenza
della criminalita' organizzata fortemente radicata sul territorio.
L’ingerenza negli affari dell’ente e la strumentalizzazione delle
scelte amministrative risultano favorite da una generale acquiescenza
degli organi elettivi e dell’apparato burocratico, il cui operato e'
comunque riconducibile agli organi di governo in virtu' dello stretto
rapporto fiduciario che e' sotteso al conferimento degli incarichi, nei
confronti di istanze provenienti dagli ambienti della criminalita' organizzata locale. Per alcuni amministratori sono state accertate contiguita' con esponenti della camorra.
Inoltre fino al 2004 facevano parte del consiglio e della giunta
due amministratori, gia' presenti nella disciolta compagine politica, i
cui rapporti con esponenti delle locali organizzazioni criminali avevano contribuito a motivare la misura dissolutoria. Per uno in particolare di essi sarebbe stata, anche successivamente al predetto scioglimento, accertata la frequentazione di ambienti della criminalita' organizzata.
Lungi dal conformare la propria azione ai canoni fondamentali
della legalita' ripristinata dalla commissione straordinaria nominata
a seguito del precedente scioglimento, il governo locale ha ricominciato a perseguire interessi estranei a quelli della comunita' amministrata, favorendo anche soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.
In particolare nel settore edilizio, che gia' in occasione del precedente scioglimento era stato ritenuto contesto ampiamente permeabile alle illecite interferenze della criminalita' organizzata, e' stato rilevato un significativo incremento di opere abusive ricollegabile alla
inerzia dell’ente nell’intraprendere azione di contrasto. La commissione d’accesso ha ritenuto che tale inerzia in un settore strategico
per il governo del territorio, non solo e' contraria alla cura degli interessi pubblici, ma costituisce un elemento indiziante della sensibilita'
degli organi di governo e, per essi, degli organi gestionali, verso gli
interessi della malavita. Rappresenta difatti un dato fattuale che la
stragrande maggioranza degli abusi edilizi siano stati rilevati dalle
forze dell’ordine e che in diverse occasioni queste abbiano provveduto
a sequestrare aree e fabbricati di cospicue dimensioni nella disponibilita' di congiunti di elementi di spicco della criminalita' organizzata.
EØ stato, infatti, accertato al riguardo che, in piu' occasioni, l’amministrazione non ha provveduto ai conseguenti adempimenti di
demolizione o di acquisizione al patrimonio comunale di manufatti
abusivi nella titolarita' di stretti congiunti di esponenti apicali di clan
camorristici che si sono peraltro resi responsabili della violazione dei
sigilli ai medesimi apposti, e che a tale inerzia si e' invece significativamente contrapposto il rilascio, per una struttura nella disponibilita'
di soggetti con emblematiche contiguita', in tempi straordinariamente
brevi e in difformita' allo strumento urbanistico, della concessione edilizia e della autorizzazione a condurvi un esercizio pubblico, previa
revoca dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
precedentemente emessa, e irrogazione di una mera sanzione amministrativa. Parimenti e' emerso che l’amministrazione ha illegittimamente concesso il permesso di costruire in sanatoria in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ad un soggetto imparentato a persone
destinatarie in passato di provvedimenti restrittivi per il delitto di cui
all’art. 416-bis c.p., le cui attivita' erano state prese in considerazione
in occasione del precedente provvedimento di scioglimento. L’attivita'
ispettiva ha peraltro rilevato il frequente utilizzo, da parte degli stessi
amministratori, per lo svolgimento di convegni e manifestazioni pubbliche, di strutture non conformi alla normativa edilizia o gestite in
assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative.
EØ stata inoltre rilevata l’assenza di qualsivoglia attivita' di controllo e verifica da parte dei competenti uffici comunali in ordine al
rilascio di licenze e autorizzazioni amministrative.
Risultano peraltro aver beneficiato del benevolo atteggiamento
dell’amministrazione anche esercizi commerciali riconducibili a soggetti contigui alla criminalita' organizzata. La commissione ha accertato infatti che, sebbene le forze dell’ordine avessero rilevato, nella
conduzione di alcuni esercizi nella disponibilita' di soggetti contigui
alla criminalita' organizzata, infrazioni tali da comportare l’adozione
di ordinanze di chiusura, l’amministrazione ha, in un caso, rilasciato
ugualmente la certificazione in sanatoria necessaria per la conduzione
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Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;
Serie generale - n. 38
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15-2-2006
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