GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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Pertanto, il prefetto di Palermo, con rapporto del 10 gennaio
2006, che si intende integralmente richiamato, ha proposto l’applicazione della misura di rigore prevista dall’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere,
con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e
di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell’ente,
mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della
comunita' locale.
Per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall’art. 143 del citato decreto legislativo, puo' intervenire finanche quando si siano verificate le situazioni previste dall’art. 141, come nella fattispecie, a seguito delle dimissioni rassegnate
dalla meta' piu' uno dei consiglieri, differenziandosene per funzioni ed
effetti.
La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all’estensione dell’influenza criminale, rende
necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata
in diciotto mesi.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per lo
scioglimento del consiglio comunale di Roccamena (Palermo), si formula rituale proposta per l’adozione della misura di rigore.
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Gli accertamenti condotti ricostruiscono in maniera inconfutabile i rapporti di confidenzialita', di fiducia e le cointeressenze tra l’organo istituzionale, che nella passata consiliatura ricopriva la carica
di vice sindaco, ed esponenti della famiglia mafiosa colpiti dal provvedimento cautelare. La valenza di tali intrecci si evince in piu' occasioni, tra le quali rileva la vicenda della fornitura di cemento, in via
esclusiva, riservata ad una ditta riconducibile all’organizzazione
mafiosa.
Risulta sintomatica di una gestione affaristica dell’ente la trattazione delle pratiche relative ai finanziamenti per la ricostruzione post
terremoto del Belice del 1968, laddove il responsabile del settore, allineandosi alle indicazioni dell’organo di vertice, provvedeva a modificare i progetti ed a manipolare le relative pratiche al fine di indirizzare, a favore di determinati soggetti, la concessione dei contributi,
sanando successivamente tutti gli illeciti compiuti.
La condizione di asservimento agli interessi del capomafia roccamenese, dalla quale si evince altres|' il livello di compromissione degli
interessi della comunita' locale, emerge, in particolare, negli appalti
di manutenzione degli impianti elettrici comunali e nella sistemazione
di una conduttura idrica.
Relativamente all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’acquedotto e' stato accertato che titolare dell’impresa
individuale affidataria dell’appalto e' un affine del citato amministratore; quest’ultimo sarebbe stato l’effettivo esecutore dei lavori, ordinando la fornitura del cemento e procurando la disponibilita' di un
escavatore necessario per il movimento terra, mentre e' emerso che la
gestione dell’appalto e delle relative modalita' di esecuzione sarebbero
state sotto il controllo del locale capo mafia.
Del pari, per quanto attiene ai lavori di manutenzione dell’impianto elettrico, e' messo in luce il rapporto di stretta collaborazione,
se non addirittura di cogestione, tra sindaco e capomafia. Questi
avrebbero convenuto di affidare i lavori ad una ditta, preferendola
ad altra gia' destinataria di aggiudicazioni per diversi appalti pubblici,
allo scopo di prevenire eventuali indagini da parte delle forze dell’ordine sull’attivita' del comune. Ed invero la ditta pretermessa e' riconducibile ad altro soggetto, anch’esso coinvolto nel provvedimento di
custodia cautelare in carcere, nei confronti del quale risultano accertati, da una parte, i rapporti di stretta frequentazione con il primo cittadino, dall’altra, l’inserimento della famiglia nell’organigramma
mafioso, essendo uno dei componenti attualmente recluso per il reato
di cui all’art. 416-bis c.p.
Con riguardo ai predetti lavori di manutenzione dell’impianto
elettrico comunale, risulta che il titolare della ditta aggiudicataria e'
stato deferito alla Procura della Repubblica di Termini Imprese, in
concorso con alcuni tecnici comunali, per il reato di turbata liberta'
degli incanti.
La condizione di favoreggiamento degli interessi della criminalita' organizzata si rinviene in una ulteriore vicenda che vede il fattivo
intervento del sindaco, in ragione del ruolo rivestito, nella procedura
di rilascio dell’autorizzazione per l’attivita' estrattiva in un terreno, di
fatto di proprieta' della famiglia mafiosa, di strategica rilevanza per
gli affari illeciti dell’intero sodalizio.
Secondo la ricostruzione delle vicende, operata dagli organi investigativi, e' possibile asserire che la penetrante attivita' cruninosa ha
sensibilmente alterato il ruolo, che la legge assegna al comune, di ente
esponenziale della comunita' di cittadini, portatore della rappresentanza generale dei loro interessi, contrapponendovi un potere di controllo estraneo alla dialettica democratica.
Il complesso degli elementi riscontrati manifesta chiaramente
che si e' determinato in quell’ente uno stato di alterazione del libero
convincimento, per effetto delle interferenze e del condizionamento
operato dalla consorteria malavitosa, che hanno pregiudicato le fondamentali garanzie democratiche, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e compromesso le legittime aspettative della popolazione ad esser garantita nella fruizione di diritti
fondamentali, ingenerando sfiducia nella legge e nelle istituzioni da
parte dei cittadini.
La precarieta' della situazione di quel comune risulta, altres|' ,
attestata dalla dissoluzione dell’organo consiliare conseguente alle
dimissioni della maggioranza del corpo consiliare, nonche¤ alle dimissioni rassegnate dall’intera giunta.
La descritta condizione esige un intervento risolutore mirato a
rimuovere i legami tra l’amministrazione locale e la criminalita' organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Serie generale - n. 38
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15-2-2006
Roma, 23 gennaio 2006
Il Ministro dell’interno: Pisanu
06A01378
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 gennaio 2006.
Scioglimento del consiglio comunale di Boscoreale e nomina
della commissione straordinaria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nel comune di Boscoreale (Napoli), i
cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, sussistono
forme di ingerenza della criminalita' organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;
Constatato che tali ingerenze espongono l’amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il
buon andamento della gestione del comune di Boscoreale;
Rilevato, altres|' , che la permeabilita' dell’ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata
arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilita' degli organi istituzionali;
Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave
inquinamento e deterioramento dell’amministrazione
comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Boscoreale,
per il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva;
Visto l’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui
relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;
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