GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ßArt. 3. ö 1. EØ istituito presso il Ministero della difesa il Registro
delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale.
2. Nel Registro di cui al comma 1 e' iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato adibito a servizio governativo non commerciale, il cui personale non e' ad ordinamento militare.
3. Le unita' ed i mezzi navali, iscritti nel Registro, inalberano la
bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano caricato al centro
della banda bianca dell’emblema araldico della Repubblica italiana.ý.
ßArt. 4. ö 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si procede all’emanazione delle norme di attuazione della
presente legge.ý.
ßArt. 3 (Ambito di applicazione). ö 1. Il presente decreto si
applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate,
salvo diversamente specificato.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie ed alle
altre navi appartenenti ad uno Stato membro o da questo esercitate
ed utilizzate per un servizio pubblico non commerciale;
b) alle navi da pesca, alle navi tradizionali e alle imbarcazioni
da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri;
c) al combustibile imbarcato, fino a 5000 tonnellate, alle
scorte e alle attrezzature di bordo delle navi.ý.
ö Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente
ßCodice delle assicurazioni privateý e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005, n. 239.
GA
ZZ
ET
TA
ö Il decreto del Ministro della difesa in data 26 gennaio 1998
e successive modificazioni, concernente la struttura ordinativa e
le competenze della Direzione generale degli armamenti navali
del Ministero della difesa e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 6 aprile 1998, n. 80.
ö Si riporta il testo dell’art. 3 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 196, concernente: ßAttuazione della direttiva 2002/59/CE
relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
di informazione sul traffico navaleý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005, n. 222:
ON
-L
IN
E
ö Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 24 ottobre
2003, n. 321, concernente ßRatifica ed esecuzione del Memorandum
d’intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il
Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico, riguardo alla
bandiera dell’unita' per ricerche costiere della NATO, firmato a Roma
il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001ý, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1994, n. 295:
Serie generale - n. 38
UF
FI
CI
AL
E
15-2-2006
ö Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni, di approvazione del Codice della navigazione e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942, n. 93.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, recante il regolamento del codice della navigazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1952, n. 94.
GU
RI
TE
L
—
ö Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, concernente
ßFoggia ed uso dell’emblema dello Statoý e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 maggio 1948, n. 122.
TR
AT
TA
DA
ö Si riporta il testo degli articoli 31, 32 e 236 della legge 2 dicembre 1994, n. 689, concernente ßRatifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale,
fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche¤ dell’accordo di
applicazione della parte II della Convenzione stessa, con allegati,
fatto a New York il 29 luglio 1994ý, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 19 dicembre 1994, n. 295:
ßArt. 31 (Responsabilita' dello Stato di bandiera per danni causati
da una nave da guerra o altra nave di Stato in servizio non commerciale).
ö Lo Stato di bandiera si assume la responsabilita' internazionale
per ogni perdita o danno derivante allo Stato costiero dall’inosservanza da parte di una nave da guerra o altra nave di Stato in servizio
non commerciale, delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero
concernenti il passaggio nel mare territoriale o delle disposizioni della
presente Convenzione o di altre norme del diritto internazionale.ý.
ßArt. 32 (Immunita' delle navi da guerra e di altre navi di Stato in
servizio non commerciale). ö Con le eccezioni contenute nella sottosezione A e negli artt. 30 e 31, nessuna disposizione della presente
Convenzione pregiudica le immunita' delle navi da guerra e delle altre
navi di Stato in servizio non commerciale.ý.
CO
PI
A
ßArt. 236 (Immunita' sovrana). ö Le disposizioni della presente
Convenzione in materia di protezione e preservazione dell’ambiente
marino non si applicano alle navi da guerra, alle navi ausiliarie e ad
altre navi o aeromobili di proprieta' dello Stato o da esso condotte e
impiegate, all’epoca in questione, esclusivamente per fini governativi
non commerciali. Tuttavia ogni Stato deve adottare misure opportune, che non compromettano le attivita' o le capacita' operative ditali
navi o aeromobili di Stato, per assicurare che essi agiscano in maniera
compatibile, per quanto e' possibile e ragionevole, con la presente
Convenzione.ý.
ö Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, concernente
attuazione della direttiva 94/57/CE, recate norme in materia di
ispezioni e visite di controllo delle navi e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 29 agosto 1998, n. 201.
Nota all’art. 3:
ö Il testo dell’art. 302 del regolamento per l’esecuzione del
codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, citato nelle note alle premesse e'
il seguente:
ßArt. 302 (Distinzione fra navi maggiori e navi minori). ö Agli
effetti del secondo comma dell’art. 136 del codice, si considerano navi
alturiere le navi a propulsione meccanica o a vela, che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all’equipaggio siano
atte a navigazione di altura.
Si considerano navi costiere tutte le navi che per caratteristiche,
per dotazioni e per sistemazioni riservate all’equipaggio siano atte
soltanto a navigazione costiera.
Per navigazione costiera si intende la navigazione lungo le coste
continentali e insulari dello Stato a distanza non superiore alle venti
miglia.ý.
Note all’art. 8:
ö Il testo degli articoli 32 e 236 della Convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata con legge in data 2 dicembre 1994, n. 689, e' riportato nelle note alle premesse.
ö Il testo dell’art. 96 della citata Convenzione e' il seguente:
ßArt. 96 (Immunita' delle navi impiegate esclusivamente per servizi
governativi non commerciali). ö Le navi di proprieta' o al servizio di
uno Stato, e da questo impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali, godono nell’alto mare della completa immunita'
dalla giurisdizione di qualunque Stato che non sia lo Stato di bandiera.ý.
Nota all’art. 9:
ö Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535 e' stato gia' citato
nella nota alle premesse. Si riporta il testo dell’art. 1:
ßArt. 1. ö L’emblema dello Stato, approvato dall’Assemblea
Costituente con deliberazione del 31 gennaio 1948, e' composto di
una stella a cinque raggi di bianco, bordata di rosso, accollata agli assi
di una ruota di acciaio dentata, tra due rami di olivo e di quercia,
legati da un nastro di rosso, con la scritta di bianco in carattere capitale ‘‘Repubblica italiana’’.
La foggia dell’emblema e' effigiata nelle tavole unite al presente
decreto e firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.ý.
06G0045
ö 24 ö