GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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decorrere dall’anno 2009, si provvede ai sensi dell’art. 11-ter, comma 1,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Il Ministro dell’economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e destinate, nella misura di due terzi,
a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero
psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di
cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice
penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente
legge. La parte residua del fondo e' destinata, nei limiti delle risorse
effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma,
600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, anche se relativi
al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1 dello stesso codice,
facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
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ßArt. 14 (Attivita' di contrasto). ö 1. Nell’ambito delle operazioni
disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale
dell’organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle
strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la
tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti
di criminalita' organizzata, possono, previa autorizzazione dell’autorita' giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine
ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi
primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, introdotti
dalla presente legge, procedere all’acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attivita' di intermediazione, nonche¤ partecipare alle iniziative turistiche di cui all’art. 5 della presente legge. Dell’acquisto e' data immediata comunicazione all’autorita' giudiziaria
che puo', con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.
2. Nell’ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni,
definiti con il decreto di cui all’art. 1, comma 15, della legge 31 luglio
1997, n. 249, l’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la
regolarita' dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell’autorita' giudiziaria, motivata a pena di nullita', le attivita' occorrenti
per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma,
600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice
penale commessi mediante l’impiego di sistemi informatici o mezzi
di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto puo' utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi
telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalita' le attivita' di cui al
comma 1 anche per via telematica.
3. L’autorita' giudiziaria puo', con decreto motivato, ritardare
l’emissione o disporre che sia ritardata l’esecuzione dei provvedimenti
di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire
rilevanti elementi probatori, ovvero per l’individuazione o la cattura
dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma,
600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice
penale. Quando e' identificata o identificabile la persona offesa dal
reato, il provvedimento e' adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il
minorenne abitualmente dimora.
4. L’autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con
facolta' d’uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l’impiego nelle attivita' di contrasto di cui al presente articolo.ý.
Serie generale - n. 38
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15-2-2006
Nota all’art. 18:
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ö Si riporta il testo dell’art. 17 della citata legge 3 agosto 1998,
n. 269, come modificato dalla legge qui pubblicata:
ßArt. 17 (Attivita' di coordinamento). ö 1. Sono attribuite alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le disposizioni della
legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull’attivita'
svolta ai sensi del comma 3.
1-bis. EØ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunita', l’Osservatorio per il contrasto
della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle attivita', svolte da tutte
le pubbliche amministrazioni per la prevenzione e la repressione della
pedofilia. A tale fine e' autorizzata l’istituzione presso l’Osservatorio di
una banca dati per raccogliere con l’apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno.
Con decreto del Ministro per le pari opportunita' sono definite la composizione e le modalita' di funzionamento dell’Osservatorio nonche¤ le
modalita' di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per
quanto attiene all’adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la
riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai
commi da 95 a 103 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per
l‘istituzione e l’avvio delle attivita' dell’Osservatorio e della banca dati di
cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A
a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull’attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e
sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica
istruzione, della sanita', dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, agli
organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unita' previsionale
di base di parte corrente ßFondo specialeý dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dell’interno, in virtu' dell’accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la
competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttameuto sessuale di
minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unita'
specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le
indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell’interno istituisce altres|' presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito
di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia
regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe
esistenti negli altri Paesi europei.
7. L’unita' specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono
istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni
organiche, nonche¤ degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione
del Ministero dell’interno.ý.
Nota all’art. 20:
ö Per il testo dell’art. 17 della citata legge 3 agosto 1998, n. 269,
vedi note all’art. 18.
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