GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ö Si riporta il testo degli articoli 190-bis 392 e 398 del codice di
procedura penale come modificati dalla legge qui pubblicata:
ßArt. 190-bis (Requisiti della prova in casi particolari). ö 1. Nei
procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’art. 51, comma 3-bis,
quando e' richiesto l’esame di un testimone o di una delle persone indicate nell’art. 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona
nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero
dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell’art. 238,
l’esame e' ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli
oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna
delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.
1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno
dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e
609-octies del codice penale, se l’esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici.ý.
3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti
hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell’art. 393, comma 2-bis.
4. Se si deve procedere a piu' incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.
5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l’incidente probatorio
non puo' essere svolto nella circoscrizione del giudice competente,
quest’ultimo puo' delegare il giudice per le indagini preliminari del
luogo dove la prova deve essere assunta.
5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste
dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra
le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minori di
anni sedici, con l’ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il
tempo e le modalita' particolari attraverso cui procedere all’incidente
probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od
opportuno. A tal fine l’udienza puo' svolgersi anche in luogo diverso
dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l’abitazione dello stesso
minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate
integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.
Quando si verifica una indisponibilita' di strumenti di riproduzione o
di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero
della consulenza tecnica. Dell’interrogatorio e' anche redatto verbale
in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione e' disposta
solo se richiesta dalle parti.ý.
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ßArt. 392 (Casi). ö 1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere
al giudice che si proceda con incidente probatorio:
3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini,
alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell’ora e del luogo
in cui si deve procedere all’incidente probatorio almeno due giorni
prima della data fissata con l’avvertimento che nei due giorni precedenti l’udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle
dichiarazioni gia' rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l’avviso e' comunicato al pubblico ministero.
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Nota all’art. 14:
Serie generale - n. 38
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15-2-2006
a) all’assunzione della testimonianza di una persona, quando
vi e' fondato motivo di ritenere che la stessa non potra' essere esaminata nel dibattimento per infermita' o altro grave impedimento;
b) all’assunzione di una testimonianza quando, per elementi
concreti e specifici, vi e' fondato motivo di ritenere che la persona sia
esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra
utilita' affinche¤ non deponga o deponga il falso;
d) all’esame delle persone indicate nell’art. 210;
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c) all’esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilita' di altri;
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e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o
al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando
ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova
riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato e' soggetto a
modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza
non consentono di rinviare l’atto al dibattimento.
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1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis,
600-ter, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies
e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minore degli anni
sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altres|' chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta
giorni.ý.
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ßArt. 398 (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio).
ö 1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 396, comma 1, il
giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L’ordinanza di
inammissibilita' o di rigetto e' immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.
2. Con l’ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:
a) l’oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;
b) le persone interessate all’assunzione della prova individuate
sulla base della richiesta e delle deduzioni;
c) la data dell’udienza. Tra il provvedimento e la data
dell’udienza non puo' intercorrere un termine superiore a dieci giorni.
Nota all’art. 15:
ö Si riporta il testo dell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'.) come modificato dalla
legge qui pubblicata:
ßArt. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento
della pericolosita' sociale dei condannati per taluni delitti). ö 1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti
delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la
giustizia a norma dell’art. 58-ter della presente legge: delitti commessi
per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto
di cui all’art. 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all’art. 291-quater del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
all’art. 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma
purche¤ siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva,
altres|' nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso,
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