GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
15-2-2006
Serie generale - n. 38
e) corruzione di minorenni prevista dall’art. 530 del codice
penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall’art. 624-bis del codice penale,
salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo
comma, numero 4), del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell’art. 635, comma 2,
del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato,
messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o
aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonche¤ di piu' armi comuni da sparo
escluse quelle previste dall’art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile
1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti
a norma dell’art 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
g) furto previsto dall’art. 624 del codice penale;
i) truffa prevista dall’art. 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall’art. 646 del codice
penale;
l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico
prevista dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice
penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all’art. 600quater.1 del medesimo codice;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1, della legge 18 aprile
1975, n. 110;
m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall’art. 497-bis del codice penale.
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i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a
dieci anni;
f) lesione personale prevista dall’art. 582 del codice penale;
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f) delitto di rapina previsto dall’art. 628 del codice penale e di
estorsione previsto dall’art. 629 del codice penale;
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e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante
prevista dall’art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, quella prevista
dall’art. 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice
penale, salvo che, in quest’ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
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l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall’art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (della associazione di tipo mafioso prevista dall’art.
416-bis, comma 2, del codice penale), delle associazioni di carattere
militare previste dall’art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle
associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2,
della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi di cui all’art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre
1975, n. 654;
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l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall’art. 416bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall’art. 416, commi
1 e 3 del codice penale, se l’associazione e' diretta alla commissione di
piu' delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d),
f), g), i) del presente comma.
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3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria
presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela,
l’arrestato e' posto immediatamente in liberta'.ý.
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ßArt. 381 (Arresto facoltativo in flagranza). ö 1. Gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di arrestare chiunque e'
colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato,
per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel
massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque
anni.
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2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altres|'
facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti
delitti:
a) peculato mediante profitto dell’errore altrui previsto dall’art. 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio prevista
dagli articoli 319, comma 4, e 321 del codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’art. 336, comma 2, del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di
sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice
penale;
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela viene proposta, anche con
dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l’arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura e' giustificata dalla gravita' del
fatto ovvero dalla pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non e' consentito l’arresto della persona richiesta di fornire
informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero
per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di
fornirle.ý.
Nota all’art. 13:
ö Si riporta il testo dell’art. 266 del codice di procedura penale
come modificato dalla legge qui pubblicata:
ßArt. 266 (Limiti di ammissibilita'). ö 1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione e' consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali e' prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni
determinata a norma dell’art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attivita' finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato,
molestia o disturbo alle persone col mezzo dal telefono;
f-bis) delitti previsti dall’art. 600-ter, terzo comma, del
codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui
all’art. 600-quater. 1 del medesimo codice.
2. Negli stessi casi e' consentita l’intercettazione di comunicazioni
tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati
dall’art. 614 del codice penale, l’intercettazione e' consentita solo se
vi e' fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attivita'
criminosa.ý.
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