GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione di dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
cui all’art. 240 e, quando non e' possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il
reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto.
In ogni caso e' disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita' risulta
finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche¤ la revoca
della licenza d’esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per
le emittenti radiotelevisive.
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NOTE
Avvertenza:
La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di
cui al primo comma comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da
qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e rado, nonche¤ da ogni
ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate
prevalentemente da minori.ý.
Nota all’art. 1:
Nota all’art. 6:
ö Si riporta il testo dell’art. 609-quater del codice penale come
modificato dalla legge qui pubblicata:
ßArt. 609-quater (Atti sessuali con minorenne). ö Soggiace alla
pena stabilita dall’art. 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento
del fatto:
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ö Si riporta il testo dell’art. 600-bis del codice penale come
modificato dalla legge qui pubblicata:
ßArt. 600-bis (Prostituzione minorile). ö Chiunque induce alla
prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto ovvero
ne favorisce o sfrutta la prostituzione e' punito con la reclusione da
sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento
milioni.
Salvo che l’atto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti
sessuali con un minore di eta' compresa tra i quattordici e i diciotto anni,
in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.
Nel caso in cui l’atto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti
di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena e' aumentata
in misura non superiore ai due terzi. Nel caso in cui l’atto di cui al
secondo comma sia commesso nel confronti di persona che non abbia
compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l’autore del fatto di cui al secondo comma e persona minore
di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta
da un terzo a due terzi.ý.
Serie generale - n. 38
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15-2-2006
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Nota all’art. 2:
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ö Si riporta il testo dell’art. 600-ter del codice penale come
modificato dalla legge qui pubblicata:
ßArt. 600-ter (Pornografia minorile). ö Chiunque, utilizzando
minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce
materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo
comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce,
divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al
primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni
finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori
degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e
terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e
con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata
in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente
quantita'.ý.
Nota all’art. 5:
ö Si riporta il testo dell’art. 600-septies del codice penale come
modificato dalla legge qui pubblicata:
ßArt. 600-septies (Confisca e pene accessorie). ö Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla
presente sezione e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa
dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia
l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore,
ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione,
di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.
Al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 609-bis, l’ascendente, il
genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l’abuso
dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona
minore che ha compiuto gli anni sedici, e punito con la reclusione da tre
a sei anni.
Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste
nell’art. 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia
compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta' fra i soggetti non e'
superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all’art. 609-ter, secondo comma, se la
persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.ý.
Nota all’art. 7:
ö Si riporta il testo dell’art. 609-septies del codice penale come
modificato dalla legge qui pubblicata:
ßArt. 609-septies (Querela di parte). ö I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona
offesa.
Salvo quanto previsto dall’art. 597, terzo comma, il termine per
la proposizione della querela e' di sei mesi.
La querela proposta e' irrevocabile.
Si procede tuttavia d’ufficio:
1) se il fatto di cui all’art. 609-bis e' commesso nei confronti di
persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
2) se il fatto e' commesso dall’ascendente, dal genitore, anche
adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il
minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
3) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve
procedere d’ufficio;
5) se il fatto e' commesso nell’ipotesi di cui all’art. 609-quater,
ultimo comma.ý.
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