e) traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, sostanze
tossiche e radioattive;
f) riciclaggio, reati economici e finanziari.
2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e nel contrasto
al terrorismo in conformita' con la legislazione nazionale in vigore
nei rispettivi Paesi e con gli obblighi internazionali, comprese le
pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite.
3. Nel rispetto della normativa vigente in ciascuno dei due Paesi,
le Parti si impegnano a fornire assistenza e collaborazione nelle
operazioni speciali delle consegne sorvegliate e delle attivita'
sottocopertura.
Art. 3.
Modalita' di cooperazione
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2 del presente Accordo e
in conformita' con la propria legislazione nazionale, le Parti
collaborano nei seguenti modi:
a) scambio di informazioni, anche di natura operativa, relative
ai fenomeni criminali e ad altri settori di interesse reciproco
specificati nel presente Accordo;
b) scambio di informazioni sui reati commessi o pianificati di
reciproco interesse e sulle misure necessarie a prevenirli;
c) scambio di informazioni sulle organizzazioni criminali e sulle
persone coinvolte in attivita' criminali;
d) scambio delle informazioni sui gruppi terroristici operanti
nei rispettivi territori, sulle persone ad essi collegate, nonche'
sulle relative attivita' svolte;
e) scambio e analisi
delle
informazioni
sulle
sostanze
stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e sui metodi
di produzione e fabbricazione, sui canali e mezzi usati
dai
trafficanti, comprese le modalita' di occultamento, nonche' sulle
tecniche di analisi;
f) scambio di informazioni finalizzato all'identificazione e alla
localizzazione di persone e di beni riferibili a reati contemplati
dal presente Accordo, nonche' delle vittime di tali reati;
g) scambio delle informazioni ed esperienze in materia di
sicurezza dei trasporti;
h) scambio di informazioni in materia di immigrazione irregolare
ed illegale, nonche' delle rispettive relazioni sulla valutazione del
rischio connesso ai flussi ed alle rotte dell'immigrazione;
i)
esecuzione
delle
richieste
di
assistenza
previste
nell'articolo 5;
l) assistenza in materia di formazione e miglioramento delle
capacita' attraverso corsi di formazione per il personale delle due