il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 3 e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni. Art. 8 Integrazione della disciplina amministrativa e delle attivita' concernenti l'uso di esplosivi 1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il Ministro dell'interno, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, puo' disporre, con proprio decreto, speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensita' e degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria. 2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1 possono essere disposte anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi internazionali o di intese internazionali cui l'Italia abbia aderito. 3. All'articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che puo' essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.". 4. La revoca del nulla osta e' comunicata al comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro. 5. Dopo l'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e' inserito il seguente: "Art. 2-bis. 1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.". Art. 9 Integrazione della disciplina amministrativa dell'attivita' di volo 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 731 del codice della navigazione, dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, dalla legge 25 marzo 1985, n. 106, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti le attivita' di volo, esclusi i voli commerciali, ed il conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti, attestati o altre forme di certificazione, ovvero licenze o altre

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