il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 3 e
l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero
dell'interno
preposto
ai servizi di polizia postale e delle
comunicazioni.
Art. 8
Integrazione della disciplina amministrativa
e delle attivita' concernenti l'uso di esplosivi
1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal
relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, il Ministro dell'interno, per specifiche
esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati,
puo' disporre, con proprio decreto, speciali limiti o condizioni
all'importazione,
commercializzazione,
trasporto
e impiego di
detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensita' e degli
altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria.
2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1 possono essere
disposte anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi
internazionali o di intese internazionali cui l'Italia abbia aderito.
3. All'articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato
risiede, che puo' essere negato o revocato quando ricorrono le
circostanze di carattere personale previste per il diniego o la
revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.".
4. La revoca del nulla osta e' comunicata al comune che ha
rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.
5. Dopo l'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e'
inserito il seguente:
"Art. 2-bis. 1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di
legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni sulla
preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di
aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose
e di altri congegni micidiali e' punito, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.".
Art. 9
Integrazione della disciplina amministrativa
dell'attivita' di volo
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 731 del codice
della navigazione, dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, dalla legge 25
marzo 1985, n. 106, e dalle altre disposizioni di legge o di
regolamento
concernenti le attivita' di volo, esclusi i voli
commerciali, ed il conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti,
attestati o altre forme di certificazione, ovvero licenze o altre