soggiorno, anche in deroga alle disposizioni
decreto legislativo n. 286 del 1998.
dell'articolo
9
del
Art. 3
Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri
per motivi di prevenzione del terrorismo
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma
2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il prefetto puo' disporre,
informando preventivamente il Ministro dell'interno, l'espulsione
dello
straniero
appartenente
ad una delle categorie di cui
all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui
confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza
nel
territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare
organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali.
2.
Nei
casi di cui al comma 1, l'espulsione e' eseguita
immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in
deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto
legislativo n. 286 del 1998, concernenti l'esecuzione dell'espulsione
dello straniero sottoposto a procedimento penale, e di quelle di cui
al comma 5-bis del medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei
casi di espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto
legislativo n. 286 del 1998.
3. Il prefetto puo' altresi' omettere, sospendere o revocare il
provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del
decreto legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il
Ministro
dell'interno, quando sussistono le condizioni per il
rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 2, ovvero
quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la
prevenzione di attivita' terroristiche, ovvero per la prosecuzione
delle
indagini
o
delle
attivita'
informative dirette alla
individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi
con finalita' di terrorismo.
4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e' ammesso
ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio.
5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 e di
quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo n.
286 del 1998 la decisione dipende dalla cognizione di atti per i
quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il
procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali
dello
stesso
non
possono
essere
comunicati
al
tribunale
amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo
superiore a due anni, il tribunale amministrativo puo' fissare un
termine entro il quale l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi
elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato.
Decorso il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo
stato degli atti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31