Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da sette a quindici anni. 270-quinquies. (Addestramento ad attivita' con finalita' di terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonche' di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.". Art. 16 Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo 1. Il primo comma dell'articolo 313 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 270-bis terzo comma, e 270-quater, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo internazionale, 270-quinquies, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo internazionale, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia.". 2. Dopo l'articolo 343, comma 5, del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "5-bis. I commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano quando si procede per i delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale: 270-bis, terzo comma, 270-quater, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo internazionale, e 270-quinquies, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo internazionale.". Art. 17 Norme sull'impiego della polizia giudiziaria 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice puo' disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo."; b) il comma 2-ter e' abrogato. 2. All'articolo 151 del codice di procedura penale il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle

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