puo' essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015,
limitatamente a un contingente non superiore a 200 unita'. Si
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 7-bis, commi 1, 2
e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. L'impiego dei predetti
contingenti e' consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi
del comma 2.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di
29.661.258,00 di euro per l'anno 2015 con specifica destinazione di
28.861.258,00 di euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,8
milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24
del decreto-legge 1° luglio
2009,
n.
78,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Al relativo onere
si provvede, quanto a euro 14.830.629,00, mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, e, quanto a euro 14.830.629,00 mediante
corrispondente riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo
21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dello
stato di previsione del Ministero della difesa.
Il
Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito ove si svolge
l'evento Expo 2015, e' altresi' autorizzato l'impiego, con le stesse
modalita' di cui al comma 1, di un ulteriore contingente di 600
unita' di militari delle Forze Armate dal 15 aprile 2015 al 1°
novembre 2015. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 7.243.189,00
di euro, per l'anno 2015, si provvede mediante due
appositi
versamenti, di pari importo, all'entrata del bilancio dello Stato, da
effettuarsi, nell'ambito delle risorse finalizzate all'evento, da
parte della societa' Expo, rispettivamente, entro il 30 aprile 2015 e
il 30 giugno 2015, per la successiva riassegnazione ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155
convertito,
con
1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «o di eversione
dell'ordine democratico» sono inserite le seguenti: «ovvero di
criminalita' transnazionale»;
b) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: