270-quinquies,»;
2) dopo le parole: «648-ter, del codice penale,» sono inserite
le seguenti: «nonche' per i delitti commessi con le finalita' di
terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale,»;
d) dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente:
«Art. 75-bis
Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza
1. Il contravventore alle misure imposte con i provvedimenti di
urgenza di cui all'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a
tre anni. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2-bis del predetto
articolo 9 e' consentito l'arresto nei casi di flagranza.».
2. All'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli
1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;».
3. All'articolo 226, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il
predetto termine e' di dieci giorni se sussistono esigenze di
traduzione delle comunicazioni o conversazioni.».
Art. 5
Potenziamento
e
proroga
dell'impiego
del
personale
appartenente alle Forze armate
militare
1. Al fine di consentire un maggiore impiego di personale delle
forze di polizia per il contrasto della
criminalita'
e
la
prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75,
del decreto-legge 1° luglio
2009,
n.
78,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli
previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre
2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
2014, n. 6, anche in relazione alle straordinarie esigenze di
sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, il piano
d'impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di
vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, puo' essere prorogato fino
al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000 unita' e'
incrementato di 1.800 unita', in relazione alle
straordinarie
esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Per le esigenze
previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del
2013, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unita'