soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto
dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269.
4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 270-bis,
270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale commessi con le
finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice
penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che
alcuno compia dette attivita' per via telematica, il pubblico
ministero ordina, con decreto motivato, ai fornitori di servizi di
cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e
gestione, attraverso i quali il contenuto relativo alle medesime
attivita' e' reso accessibile al pubblico, di provvedere alla
rimozione dello
stesso.
I
destinatari
adempiono
all'ordine
immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dal ricevimento
della notifica. In caso di mancato
adempimento,
si
dispone
l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le
modalita' di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale.
5. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, dopo le parole: «Guardia di finanza» sono inserite le
seguenti:
«,
nonche'
al
Comitato
di
analisi
strategica
antiterrorismo».
Art. 3
Integrazione della
disciplina dei reati concernenti
custodia di sostanze esplodenti
l'uso
e
la
1. Dopo l'articolo 678 del codice penale, e' inserito il seguente:
«Art. 678-bis
Detenzione abusiva di precursori di esplosivi
Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello
Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o
le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi
nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e' punito con l'arresto
fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 247.».
2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, e' inserito il seguente:
«Art. 679-bis
Omissioni in materia di precursori di esplosivi
Chiunque omette di denunciare all'Autorita' il furto
o
la
sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli
Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze