Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia,
individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le
iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche
avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonche' delle
associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul
territorio.
4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di
bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse
elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili
dell'Amministrazione della giustizia, le
prefetture
Uffici
territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le
Forze di polizia nonche' associazioni ed enti, per promuovere sul
territorio azioni integrate di contrasto del
cyberbullismo
e
l'educazione alla legalita' al fine di favorire
nei
ragazzi
comportamenti di salvaguardia e
di
contrasto,
agevolando
e
valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente,
ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale,
nell'ambito delle attivita' di formazione e sensibilizzazione. I
bandi per accedere ai
finanziamenti,
l'entita'
dei
singoli
finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi
ai progetti
finanziati
sono
pubblicati
nel
sito
internet
istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della
trasparenza e dell'evidenza pubblica.
5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria
autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete
internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie
informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline
curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attivita'
progettuali aventi carattere di continuita' tra i diversi gradi di
istruzione o di progetti elaborati
da
reti
di
scuole
in
collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di
polizia, associazioni ed enti.
6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli
altri enti che perseguono le finalita' della presente
legge,
promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti
personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di
cyberbullismo nonche' a rieducare, anche attraverso l'esercizio di
attivita' riparatorie o di utilita' sociale, i minori artefici di
tali condotte.
Art. 5
Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico