21-1-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 2.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale
10 maggio 1999 richiamato in premessa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 gennaio 2019
Il direttore generale del Tesoro: R IVERA
19A00328
MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 12 dicembre 2018.
Misure di sicurezza ed integrità delle reti di comunicazione elettronica e notifica degli incidenti significativi.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 in
attuazione delle direttive 2009/140/CE in materia di reti
e servizi di comunicazione elettronica e 2009/136/CE in
materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita
privata;
Visti in particolare, gli articoli 16-bis e 16-ter del predetto decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive
modificazioni;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la
nuova disciplina del segreto;
Vista la direttiva adottata con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, recante
indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 87 del 13 aprile 2017;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, che
ha recepito la direttiva (UE) 2016/1148 in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, ed in particolare l’art. 8 e l’art. 12, comma 6 relativi rispettivamente al
CSIRT Italiano e all’organo istituito presso il Dipartimento informazioni per la sicurezza incaricato, ai sensi delle
direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate
sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della
Repubblica (CISR), delle attività di prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e di attivazione
delle procedure di allertamento;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante il «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Serie generale - n. 17
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
del 15 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 7 aprile 2006, n. 82, e relativo ai compensi dovuti
per prestazioni conto terzi eseguite dal Ministero delle
comunicazioni, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo
30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2015, n. 158, recante il Regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
ed in particolare l’art. 14 che affida all’Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione
l’ individuazione delle misure tecnico-organizzative di sicurezza ed integrità delle reti, la verifica del rispetto delle
stesse e la notifica degli incidenti di sicurezza significativi agli organi europei competenti, ai sensi degli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, in accordo con i soggetti istituzionali competenti
e, in particolare, con l’Agenzia per l’Italia Digitale;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare, l’art. 1;
Tenuto conto delle indicazioni contenute nei documenti elaborati dall’Agenzia europea per la sicurezza delle
reti e dell’informazione (ENISA) con il contributo degli
Stati membri dell’Unione europea: «Technical guidance
on the security measures in Article 13a» -Versione 2.0,
Ottobre 2014 e «Technical guidance on the incident reporting in Article 13» Versione 2.1, Ottobre 2014;
Considerata la necessità di attuare le disposizioni dei
suddetti articoli 16-bis e 16-ter, al fine di incrementare i
livelli di sicurezza delle reti e la disponibilità dei servizi
su tali reti;
Considerati i dati pubblicati nell’Osservatorio trimestrale delle comunicazioni a cura dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni relativamente alla base di
utenti nazionali per i servizi voce e dati su rete fissa e rete
mobile;
Sentiti i fornitori di reti e servizi di comunicazione
elettronica e le relative Associazioni;
Sentite l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
l’Agenzia per l’Italia Digitale;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «incidente di sicurezza»: una violazione della
sicurezza o perdita dell’integrità che determina un malfunzionamento delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica;
b) «asset critico»: un’infrastruttura in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a un significativo
numero di utenti, espresso in termini percentuali rispetto
alla base di utenti nazionale dei medesimi servizi;
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