Art. 15 (Garante per la tutela della riservatezza dei dati personali) Un Magistrato del Tribunale Amministrativo indicato dal Dirigente pro-tempore assume la funzione di Garante per la protezione dei dati di cui alla presente legge e alla Legge 23/05/1995 n.71 "Disciplina della raccolta dei dati statistici e delle competenze in materia informatica pubblica". Per lo svolgimento della sua attività si avvale del supporto dell'apparato amministrativo della Cancelleria del Tribunale e del Centro elaborazione Dati e Statistica dell'Ufficio Programmazione Economica. Gli atti di sua pertinenza, aventi effetti sull'attività della Pubblica Amministrazione e attività connesse o convenzionate, sono notificati all'autorità politica e adottati per le vie gerarchiche previste. Avverso le deliberazioni del Garante è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo che procederà evitando di affidarne il giudizio al giudice che espleta funzioni di Garante. Il Garante è nominato per la durata di tre anni. Art. 16 (Funzioni del Garante) In particolare è competenza del Garante: a) emettere parere obbligatorio circa le richieste di autorizzazione delle banche dati private; b) accertare che le banche dati pubbliche e private si attengano scrupolosamente all'osservanza delle norme di legge; c) esaminare i reclami proposti da qualunque persona fisica o giuridica in merito all'applicazione della presente legge ed in ogni caso in presenza della violazione della riservatezza dei dati personali raccolti dallo Stato o da privati a fini informatici o statistici e decidere in prima istanza sugli stessi, salvo il diritto di ricorso alla giurisdizione ordinaria od amministrativa nelle forme previste; d) formulare parere obbligatorio circa decreti e regolamenti da emanarsi in applicazione della presente legge anche con riferimento ai vincoli in materia derivanti dagli accordi e convenzioni internazionali; e) denunciare all'Autorità Giudiziaria tutte le infrazioni rilevate; f) autorizzare l'accesso alle informazioni delle banche dati da parte di Enti, Uffici e persone che non siano titolari del diritto di accesso; g) esprimere parere vincolante per l'emanazione da parte dell'autorità informatica di cui alla Legge 23/05/1995 n.71 di norme regolamentari per la distribuzione di dati a terzi; h) emanare regolamenti sui gradi di riservatezza dei dati personali di cui alla presente legge e sulla protezione particolare da riservare ad alcuni di questi, riservatezza cui sono tenuti tutti coloro che abbiano disponibilità dei dati per motivi istituzionali, gestionali o per concessione.

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