c) delle conseguenze, nei propri confronti, dell'eventuale mancata risposta; d) della destinazione delle informazioni raccolte, che può essere pubblica, riservata o estesa a terzi ben individuati; e) dell'esistenza del diritto, garantito per legge, di accesso e di rettifica dei dati raccolti. Qualora la raccolta dei dati avvenisse con l'ausilio di questionari, questi ultimi dovranno indicare espressamente le prescrizioni di cui sopra. Tali prescrizioni non si applicano alla raccolta di dati ed informazioni eseguita nell'ambito dell'accertamento di illeciti penali o amministrativi. Art. 9 (Banche dei dati riservate) Sono riservati allo Stato ed agli Enti pubblici competenti che ne detengono la proprietà esclusiva, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti in vigore e secondo le modalità fissate dal decreto reggenziale di cui all'articolo 5, la raccolta e l'elaborazione di dati destinati: a) alla tenuta ed all' aggiornamento degli schedari anagrafici ed elettorali dell'intera popolazione residente e di tutti i cittadini sammarinesi residenti all'estero; b) alla tenuta ed all'aggiornamento di casellario giudiziario; c) alla tenuta ed all'aggiornamento di schedari attinenti le anagrafi sanitaria e tributaria della popolazione. CAPO IV DIRITTO DI ACCESSO E DI RETTIFICA Art. 10 (Accesso al repertorio nazionale) Chiunque, sulla base di apposita richiesta in carta legale firmata e indirizzata al Garante, può accertare se le banche dati iscritte nel repertorio di cui all'articolo 6 o quelle gestite dallo Stato e dagli Enti pubblici hanno raccolto od elaborato dati nominativi che lo riguardino personalmente. Art. 11 (Accesso alle banche dati) Ciascuno può ottenere copia dei dati ed informazioni che lo riguardino personalmente alle seguenti condizioni: a) che la domanda, in carta legale, sia firmata dallo stesso titolare o dal suo legale rappresentante e sia in ogni caso corredata dagli estremi di un documento d'identità personale in corso di validità;

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