9-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorità territorialmente competenti, in merito al settore fornitura e distribuzione di acqua potabile. 2. Le Autorità competenti NIS sono responsabili dell’attuazione del presente decreto con riguardo ai settori di cui all’allegato II e ai servizi di cui all’allegato III e vigilano sull’applicazione del presente decreto a livello nazionale esercitando altresì le relative potestà ispettive e sanzionatorie. 3. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) è designato quale punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. 4. Il punto di contatto unico svolge una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera delle autorità competenti NIS con le autorità competenti degli altri Stati membri, nonché con il gruppo di cooperazione di cui all’articolo 10 e la rete di CSIRT di cui all’articolo 11. 5. Il punto di contatto unico collabora nel gruppo di cooperazione in modo effettivo, efficiente e sicuro con i rappresentanti designati dagli altri Stati. 6. Le autorità competenti NIS e il punto di contatto unico consultano, conformemente alla normativa vigente, l’autorità di contrasto ed il Garante per la protezione dei dati personali e collaborano con essi. 7. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente alla Commissione europea la designazione del punto di contatto unico e quella delle autorità competenti NIS, i relativi compiti e qualsiasi ulteriore modifica. Alle designazioni sono assicurate idonee forme di pubblicità. 8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.300.000 euro a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell’articolo 22. Art. 8. Gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente - CSIRT 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il CSIRT italiano, che svolge i compiti e le funzioni del Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, di cui all’articolo 16-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e del CERT-PA, già operante presso l’Agenzia per l’Italia digitale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. L’organizzazione e il funzionamento del CSIRT italiano sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da adottare entro il 9 novembre 2018. Per lo svolgimento delle funzioni del CSIRT italiano, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di un contingente massimo di trenta unità di personale, di cui quindici scelti tra dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per i quali si applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e quindici da assumere, nel limite della dotazione organica vigente, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di spesa annuo di 1.300.000 di Serie generale - n. 132 euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 22. 3. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 2, le funzioni di CSIRT italiano sono svolte dal CERT nazionale unitamente al CERT-PA in collaborazione tra loro. 4. Il CSIRT italiano assicura la conformità ai requisiti di cui all’allegato I, punto 1, svolge i compiti di cui all’allegato I, punto 2, si occupa dei settori di cui all’allegato II e dei servizi di cui all’allegato III e dispone di un’infrastruttura di informazione e comunicazione appropriata, sicura e resiliente a livello nazionale. 5. Il CSIRT italiano definisce le procedure per la prevenzione e la gestione degli incidenti informatici. 6. Il CSIRT italiano garantisce la collaborazione effettiva, efficiente e sicura, nella rete di CSIRT di cui all’articolo 11. 7. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica alla Commissione europea il mandato del CSIRT italiano e le modalità di trattamento degli incidenti a questo affidati. 8. Il CSIRT italiano, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi anche dell’Agenzia per l’Italia digitale. 9. Le funzioni svolte dal Ministero dello sviluppo economico in qualità di CERT nazionale ai sensi dell’articolo 16-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché quelle svolte da Agenzia per l’Italia digitale in qualità di CERT-PA, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono trasferite al CSIRT italiano a far data dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. 10. Per le spese di funzionamento del CSIRT italiano è autorizzata la spesa di 2.700.000 euro per l’anno 2018, di cui 2.000.000 per le spese di investimenti, e di 700.000 annui a decorrere dall’anno 2019. A tali oneri si provvede ai sensi dell’articolo 22. Art. 9. Cooperazione a livello nazionale 1. Le autorità competenti NIS, il punto di contatto unico e il CSIRT italiano collaborano per l’adempimento degli obblighi di cui al presente decreto. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico di raccordo, composto da rappresentanti delle amministrazioni statali competenti ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e da rappresentanti delle Regioni e Province autonome in numero non superiore a due, designati dalle Regioni e Province autonome in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L’organizzazione del Comitato è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Per la partecipazione al Comitato tecnico di raccordo non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese. — 5 —

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