9-6-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle
Autorità territorialmente competenti, in merito al settore
fornitura e distribuzione di acqua potabile.
2. Le Autorità competenti NIS sono responsabili
dell’attuazione del presente decreto con riguardo ai settori di cui all’allegato II e ai servizi di cui all’allegato III
e vigilano sull’applicazione del presente decreto a livello
nazionale esercitando altresì le relative potestà ispettive e
sanzionatorie.
3. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
(DIS) è designato quale punto di contatto unico in materia
di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
4. Il punto di contatto unico svolge una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera
delle autorità competenti NIS con le autorità competenti
degli altri Stati membri, nonché con il gruppo di cooperazione di cui all’articolo 10 e la rete di CSIRT di cui
all’articolo 11.
5. Il punto di contatto unico collabora nel gruppo di
cooperazione in modo effettivo, efficiente e sicuro con i
rappresentanti designati dagli altri Stati.
6. Le autorità competenti NIS e il punto di contatto
unico consultano, conformemente alla normativa vigente,
l’autorità di contrasto ed il Garante per la protezione dei
dati personali e collaborano con essi.
7. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica
tempestivamente alla Commissione europea la designazione del punto di contatto unico e quella delle autorità
competenti NIS, i relativi compiti e qualsiasi ulteriore
modifica. Alle designazioni sono assicurate idonee forme
di pubblicità.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
1.300.000 euro a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi
dell’articolo 22.
Art. 8.
Gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso
di incidente - CSIRT
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il CSIRT italiano, che svolge i compiti e le funzioni del Computer Emergency Response Team (CERT)
nazionale, di cui all’articolo 16-bis del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, e del CERT-PA, già operante presso l’Agenzia per l’Italia digitale ai sensi dell’articolo 51
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. L’organizzazione e il funzionamento del CSIRT
italiano sono disciplinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da adottare entro il
9 novembre 2018. Per lo svolgimento delle funzioni del
CSIRT italiano, la Presidenza del Consiglio dei ministri si
avvale di un contingente massimo di trenta unità di personale, di cui quindici scelti tra dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori
ruolo, per i quali si applica l’articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e quindici da assumere, nel
limite della dotazione organica vigente, in aggiunta alle
ordinarie facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di spesa annuo di 1.300.000 di
Serie generale - n. 132
euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri si provvede ai
sensi dell’articolo 22.
3. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 2, le funzioni di CSIRT italiano sono svolte dal CERT
nazionale unitamente al CERT-PA in collaborazione tra
loro.
4. Il CSIRT italiano assicura la conformità ai requisiti
di cui all’allegato I, punto 1, svolge i compiti di cui all’allegato I, punto 2, si occupa dei settori di cui all’allegato
II e dei servizi di cui all’allegato III e dispone di un’infrastruttura di informazione e comunicazione appropriata,
sicura e resiliente a livello nazionale.
5. Il CSIRT italiano definisce le procedure per la prevenzione e la gestione degli incidenti informatici.
6. Il CSIRT italiano garantisce la collaborazione effettiva, efficiente e sicura, nella rete di CSIRT di cui
all’articolo 11.
7. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica
alla Commissione europea il mandato del CSIRT italiano e le modalità di trattamento degli incidenti a questo
affidati.
8. Il CSIRT italiano, per lo svolgimento delle proprie
funzioni, può avvalersi anche dell’Agenzia per l’Italia
digitale.
9. Le funzioni svolte dal Ministero dello sviluppo economico in qualità di CERT nazionale ai sensi dell’articolo 16-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
nonché quelle svolte da Agenzia per l’Italia digitale in
qualità di CERT-PA, ai sensi dell’articolo 51 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono trasferite al CSIRT
italiano a far data dalla entrata in vigore del decreto di cui
al comma 2.
10. Per le spese di funzionamento del CSIRT italiano
è autorizzata la spesa di 2.700.000 euro per l’anno 2018,
di cui 2.000.000 per le spese di investimenti, e di 700.000
annui a decorrere dall’anno 2019. A tali oneri si provvede
ai sensi dell’articolo 22.
Art. 9.
Cooperazione a livello nazionale
1. Le autorità competenti NIS, il punto di contatto unico e il CSIRT italiano collaborano per l’adempimento
degli obblighi di cui al presente decreto. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un
Comitato tecnico di raccordo, composto da rappresentanti
delle amministrazioni statali competenti ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e da rappresentanti delle Regioni e Province autonome in numero non superiore a due, designati
dalle Regioni e Province autonome in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L’organizzazione del Comitato è definita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione
e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Per la partecipazione al Comitato tecnico di raccordo non sono previsti gettoni di presenza, compensi o
rimborsi spese.
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