9-6-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce misure volte a conseguire un livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad
incrementare il livello comune di sicurezza nell’Unione
europea.
2. Ai fini del comma 1, il presente decreto prevede:
a) l’inclusione nella strategia nazionale di sicurezza
cibernetica di previsioni in materia di sicurezza delle reti
e dei sistemi informativi rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto;
b) la designazione delle autorità nazionali competenti e del punto di contatto unico, nonché del Gruppo di
intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) in ambito nazionale per lo svolgimento dei
compiti di cui all’allegato I;
c) il rispetto di obblighi da parte degli operatori di
servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali relativamente all’adozione di misure di sicurezza e di notifica
degli incidenti con impatto rilevante;
d) la partecipazione nazionale al gruppo di cooperazione europeo, nell’ottica della collaborazione e dello
scambio di informazioni tra Stati membri dell’Unione
europea, nonché dell’incremento della fiducia tra di essi;
e) la partecipazione nazionale alla rete CSIRT
nell’ottica di assicurare una cooperazione tecnico-operativa rapida ed efficace.
3. Le disposizioni in materia di misure di sicurezza e
di notifica degli incidenti di cui al presente decreto non si
applicano alle imprese soggette agli obblighi di cui agli
articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, né ai prestatori di servizi fiduciari soggetti
agli obblighi di cui all’articolo 19 del regolamento (UE)
n. 910/2014.
4. Il presente decreto si applica fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, e dalla
direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro
2005/222/GAI, del Consiglio.
5. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 346 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le informazioni riservate secondo quanto disposto dalla normativa dell’Unione europea e nazionale, in particolare per
quanto concerne la riservatezza degli affari, sono scambiate con la Commissione europea e con altre autorità
competenti NIS solo nella misura in cui tale scambio sia
necessario ai fini dell’applicazione del presente decreto.
Le informazioni scambiate sono pertinenti e commisurate
Serie generale - n. 132
allo scopo. Lo scambio di informazioni ne tutela la riservatezza e protegge la sicurezza e gli interessi commerciali
degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali.
6. Il presente decreto lascia impregiudicate le misure
adottate per salvaguardare le funzioni essenziali dello
Stato, in particolare di tutela della sicurezza nazionale,
comprese le misure volte a tutelare le informazioni, nei
casi in cui la divulgazione sia ritenuta contraria agli interessi essenziali di sicurezza e di mantenimento dell’ordine pubblico, in particolare a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati.
7. Qualora gli obblighi previsti per gli operatori di servizi essenziali o i fornitori di servizi digitali di assicurare
la sicurezza delle loro reti e dei loro sistemi informativi
o di notificare gli incidenti siano oggetto di uno specifico atto giuridico dell’Unione europea, si applicano le
disposizioni di detto atto giuridico nella misura in cui gli
effetti di tali obblighi siano almeno equivalenti a quelli
degli obblighi di cui al presente decreto.
Art. 2.
Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali in applicazione del
presente decreto è effettuato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) autorità competente NIS, l’autorità competente
per settore, in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi, di cui all’articolo 7, comma 1;
b) CSIRT, gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente, di cui all’articolo 8;
c) punto di contatto unico, l’organo incaricato a livello nazionale di coordinare le questioni relative alla
sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e la cooperazione transfrontaliera a livello di Unione europea;
d) autorità di contrasto, l’organo centrale del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei
servizi di telecomunicazione, di cui all’articolo 7-bis del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155;
e) rete e sistema informativo:
1) una rete di comunicazione elettronica ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
2) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o più dei quali eseguono, in
base ad un programma, un trattamento automatico di dati
digitali;
3) i dati digitali conservati, trattati, estratti o trasmessi per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro funzionamento, uso, protezione e
manutenzione;
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