9-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 132 Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì, 18 maggio 2018 MATTARELLA GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri CALENDA, Ministro dello sviluppo economico ALFANO, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ORLANDO, Ministro della giustizia MINNITI, Ministro dell’interno PINOTTI, Ministro della difesa LORENZIN, Ministro della salute PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: ORLANDO ALLEGATO I (di cui all’art. 8) REQUISITI E COMPITI DEI GRUPPI DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA INFORMATICA IN CASO DI INCIDENTE (CSIRT) I requisiti e i compiti del CSIRT sono adeguatamente e chiaramente definiti ai sensi del presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 8, comma 2. Essi includono quanto segue: 1. Requisiti per il CSIRT a) Il CSIRT garantisce un alto livello di disponibilità dei propri servizi di comunicazione, evitando singoli punti di guasto, e dispone di vari mezzi che permettono allo stesso di essere contattato e di contattare altri in qualsiasi momento. Inoltre, i canali di comunicazione sono chiaramente specificati e ben noti alla loro base di utenti e ai partner con cui collaborano. b) I locali del CSIRT e i sistemi informativi di supporto sono ubicati in siti sicuri. c) Continuità operativa: i. il CSIRT è dotato di un sistema adeguato di gestione e inoltro delle richieste in modo da facilitare i passaggi; ii. il CSIRT dispone di personale sufficiente per garantirne l’operatività 24 ore su 24; iii. il CSIRT opera in base a un’infrastruttura di cui è garantita la continuità. A tal fine è necessario che siano disponibili sistemi ridondanti e spazi di lavoro di backup. d) Il CSIRT ha la possibilità, se lo desidera, di partecipare a reti di cooperazione internazionale. 2. Compiti del CSIRT a) I compiti del CSIRT comprendono almeno: i. monitoraggio degli incidenti a livello nazionale; ii. emissione di preallarmi, allerte, annunci e divulgazione di informazioni alle parti interessate in merito a rischi e incidenti; iii. intervento in caso di incidente; iv. analisi dinamica dei rischi e degli incidenti, nonché sensibilizzazione situazionale; v. partecipazione alla rete dei CSIRT; b) il CSIRT stabilisce relazioni di cooperazione con il settore privato; c) per facilitare la cooperazione, il CSIRT promuove l’adozione e l’uso di prassi comuni o standardizzate nei seguenti settori: i. procedure di trattamento degli incidenti e dei rischi; ii. sistemi di classificazione degli incidenti, dei rischi e delle informazioni. — 11 —

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents