9-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA b) porre rimedio ad ogni mancato adempimento degli obblighi di cui all’articolo 14. 3. Se un fornitore di servizi digitali ha lo stabilimento principale o un rappresentante in uno Stato membro, ma la sua rete o i suoi sistemi informativi sono ubicati in uno o più altri Stati membri, l’autorità competente dello Stato membro dello stabilimento principale o del rappresentante e le autorità competenti dei suddetti altri Stati membri cooperano e si assistono reciprocamente in funzione delle necessità. Tale assistenza e cooperazione può comprendere scambi di informazioni tra le autorità competenti interessate e richieste di adottare le misure di vigilanza di cui al comma 1. Art. 16. Giurisdizione e territorialità 1. Ai fini del presente decreto, un fornitore di servizi digitali è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale. Un fornitore di servizi digitali è comunque considerato avere il proprio stabilimento principale in uno Stato membro quando ha la sua sede sociale in tale Stato membro. 2. Un fornitore di servizi digitali che non è stabilito nell’Unione europea, ma offre servizi di cui all’allegato III all’interno dell’Unione europea, designa un rappresentante nell’Unione europea. 3. Il rappresentante è stabilito in uno di quegli Stati membri in cui sono offerti i servizi. Il fornitore di servizi digitali è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui è stabilito il suo rappresentante. 4. La designazione di un rappresentante da parte di un fornitore di servizi digitali fa salve le azioni legali che potrebbero essere avviate nei confronti del fornitore stesso di servizi digitali. Serie generale - n. 132 Art. 18. Notifica volontaria 1. I soggetti che non sono stati identificati come operatori di servizi essenziali e non sono fornitori di servizi digitali possono notificare, su base volontaria, gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla continuità dei servizi da loro prestati. 2. Nel trattamento delle notifiche, il CSIRT italiano applica la procedura di cui all’articolo 12. 3. Le notifiche obbligatorie sono trattate prioritariamente rispetto alle notifiche volontarie. 4. Le notifiche volontarie sono trattate soltanto qualora tale trattamento non costituisca un onere sproporzionato o eccessivo. 5. La notifica volontaria non può avere l’effetto di imporre al soggetto notificante alcun obbligo a cui non sarebbe stato sottoposto se non avesse effettuato tale notifica. Capo VII DISPOSIZIONI FINALI Art. 19. Poteri ispettivi Art. 17. 1. L’attività di ispezione e verifica necessarie per le misure previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, fatte salve le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, sono svolte dalle autorità competenti NIS. 2. Con successivo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i criteri uniformi in ambito nazionale per lo svolgimento delle attività di ispezione e verifica, necessarie per le misure previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, che riguardano le reti e i sistemi informativi utilizzati dagli operatori che prestano attività di assistenza sanitaria, nonché in merito al settore fornitura e distribuzione di acqua potabile. Normazione Art. 20. 1. Ai fini dell’attuazione armonizzata dell’articolo 12, commi 1 e 2, e dell’articolo 14, commi 1, 2 e 3, le autorità competenti NIS promuovono l’adozione di norme e specifiche europee o accettate a livello internazionale relative alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi, senza imporre o creare discriminazioni a favore dell’uso di un particolare tipo di tecnologia. 2. Le autorità competenti NIS tengono conto dei pareri e delle linee guida predisposti dall’ENISA, in collaborazione con gli Stati membri, riguardanti i settori tecnici da prendere in considerazione in relazione al comma 1, nonché le norme già esistenti, comprese le norme nazionali, che potrebbero essere applicate a tali settori. Autorità competente e regime dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni amministrative Capo VI NORMAZIONE E NOTIFICA VOLONTARIA 1. Le autorità competenti NIS di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), per i rispettivi settori e sottosettori di riferimento di cui all’allegato II e per i servizi di cui all’allegato III, sono competenti per l’accertamento delle violazioni e per l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto. 2. Ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. — 9 —

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