25-3-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 71
previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando
l’obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l’intera spesa con imputazione agli
esercizi in cui l’obbligazione è esigibile.
5.4.6 Nel caso in cui, alla fine dell’esercizio, l’entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia
stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al fondo
pluriennale, iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, costituiscono economia di
bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione
dell’esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata.
Nell’allegato al bilancio di previsione concernente il fondo pluriennale vincolato sono indicate le
spese finanziate dal fondo pluriennale, distinguendo quelle impegnate negli esercizi precedenti,
quelle stanziate nell’esercizio e destinate alla realizzazione di investimenti già definiti e quelle
destinate alla realizzazione di investimenti in corso di definizione. Con riferimento agli
investimenti in corso di definizione, l’ente indica nella nota integrativa le cause che non hanno
reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il
cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa.
Nell’allegato al rendiconto dell’esercizio concernente il fondo pluriennale vincolato sono indicati
gli impegni imputati agli esercizi successivi a quelli cui si riferisce il rendiconto finanziati dal
fondo pluriennale vincolato alla data di chiusura dell’esercizio.
5.4.7 Il fondo pluriennale vincolato non si costituisce anche nei casi in cui l’entrata posta a copertura
della spesa di investimento non sia stata accertata. In particolare, se il bilancio di previsione ha
destinato il margine corrente del primo esercizio alla copertura di spese di investimento e, in
sede di consuntivo è verificato che il margine corrente non è stato realizzato per un importo pari
agli impegni per spese di investimento finanziati con lo stesso, ivi inclusi quelli imputati agli
esercizi successivi, per un importo pari alla quota del margine corrente non realizzata il fondo
pluriennale di spesa non può essere formalmente costituito nel rendiconto.
In tal caso, a seguito dell’approvazione del rendiconto è necessario effettuare le seguenti
variazioni del bilancio di previsione in corso di gestione:
a) adeguare il fondo pluriennale iscritto in entrata dell’esercizio successivo all’ammontare del
fondo pluriennale di spesa definitivamente approvato, ed eventualmente adeguare il relativo
fondo pluriennale di spesa, ed il fondo pluriennale degli esercizi successivi;
b) individuare una nuova copertura per gli impegni che erano stati finanziati dalla quota del
fondo pluriennale cancellata.
5.4.8 La formazione del FPV per le spese concernenti il livello minimo di progettazione
Alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il
finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna di importo
pari o superiore a quello ordinariamente previsto dall’articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs.
n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, non ancora
impegnate, possono essere interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato
determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative
procedure di affidamento50.
50
Per procedura formalmente attivata si intende:
a. la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;
b. la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 70, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cui ha fatto seguito la trasmissione dell’invito a confermare
interesse, secondo quanto previsto dall’articolo 75 del d.lgs. 50 del 2016.;
c. la trasmissione agli operatori economici selezionati dell’invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione,
contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando di gara previsto dall’articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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